Articolo 2519 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Norme applicabili
Dispositivo
Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni [2484], [2547].
L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili,le norme sulla società a responsabilità limitata (1) nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro (2).
Note
(1) L'articolo rimanda alla disciplina della S.p.a. per quanto riguarda il punto di vista organizzativo, circoscrivendo il richiamo della disciplina della S.r.l. alle ipotesi di espressa volontà statutaria ed a condizione che esistano requisiti di "piccolezza", o, di "non grandezza" desumibili dal numero dei soci o dall'attivo dello stato patrimoniale
(2) Le disposizioni del presente comma non si applicano alla mutua assicuratrice di cui al titolo IV del Codice delle assicurazioni private, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 del suddetto codice.
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 74/2025
Le cooperative che cessano l'attività senza attivo patrimoniale e senza ripartire somme tra i soci non possono essere ritenute responsabili per i debiti consortili ai sensi dell'art. 2495 cod. civ., applicabile alle cooperative per richiamo dell'art. 2519 cod. civ.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 74 del 3 gennaio 2025)
2Cass. civ. n. 3694/2007
Ai sensi dell'art. 2449 c.c. (nel testo previgente al D.L.vo n. 6 del 2003), costituiscono nuove operazioni vietate tutti gli atti gestori diretti non a fini liquidatori, e quindi alla trasformazione delle attività societarie in denaro destinato al soddisfacimento dei creditori e, nei limiti del residuo, dei soci, ma al conseguimento di fini diversi, essendo invece lecito il completamento di attività in corso destinate al miglior esito della liquidazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3694 del 16 febbraio 2007)
3Cass. civ. n. 3279/2006
Per effetto del richiamo operato dall'art. 2516 c.c., si applicano alle società cooperative le norme sulla liquidazione delle società per azioni, tra le quali l'art. 2452 c.c., che rende applicabile anche alle società di capitali l'art. 2310 dello stesso codice, a norma del quale la rappresentanza della società, a partire dalla iscrizione della nomina dei liquidatori, spetta, anche in giudizio, agli stessi in via esclusiva, salve eventuali limitazioni risultanti dallo statuto o dall'atto di nomina. Tuttavia la messa in liquidazione di una società cooperativa non determina la sua estinzione nè fa venir meno la sua rappresentanza in giudizio, che è determinata invece soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti, che alla stessa facevano capo, e dalla definizione di tutte le controversie in corso con i terzi. Ne deriva che una società costituita in giudizio non perde la legittimazione processuale e che la rappresentanza sostanziale e processuale della stessa permane, per i rapporti rimasti in sospeso e non definiti, nei medesimi organi che la rappresentavano prima del disposto procedimento di liquidazione, restando esclusa l'interruzione dei processi pendenti.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3279 del 15 febbraio 2006)
4Cass. civ. n. 8956/2000
I poteri del commissario governativo di una società cooperativa a responsabilità limitata sono disciplinati dagli artt. 2384 e 2516 c.c., e pertanto egli può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dall'atto costitutivo o dallo statuto, che però, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, a meno che vi sia la prova che questi ultimi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8956 del 5 luglio 2000)
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