Articolo 2525 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Quote e azioni
Dispositivo
Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro [2463], [2468] né per le azioni superiore a cinquecento euro.
Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma [2521], [2538].
L'atto costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, può elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo [2545] (1).
I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli [2545] e [2545], e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione (2).
Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli [2346], [2347], [2348], [2349], [2354] e [2355]. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.
Note
(1) La disposizione conferma la tendenza della disciplina vigente che prevede in tutte le cooperative limiti quantitativi al conferimento, valori minimi e massimi delle azioni, contenuto particolare delle stesse.
(2) L'applicazione dei limiti non è operante nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nell'ipotesi di distribuzione ai soci degli utili o delle riserve divisibili e di ripartizione dei ristorni, nonché con riferimento ai soci che non siano persone fisiche e dei sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 654/1994
La deliberazione con cui l'assemblea di una società cooperativa a responsabilità limitata anziché disporre un aumento di capitale in senso proprio, con conseguente sottoscrizione facoltativa dei soci, elevi la quota sociale imponendone in contrasto con il combinato disposto dagli artt. 2521 e 2532, secondo comma, c.c., a tenore del quale va esclusa la necessaria eguaglianza delle quote la sottoscrizione per la relativa entità, pena l'espulsione dei socio in caso di mancato adeguamento ad essa della partecipazione, deve ritenersi nulla, a norma dell'art. 2379 c.c. e non già annullabile integrando una deviazione dallo scopo essenziale del rapporto societario, in quanto la permanenza nella società non può essere condizionata ad ulteriori conferimenti, oltre quello originario, e il rapporto medesimo non può sciogliersi, limitatamente a un socio, se non per ragioni che, a parte la morte, siano riconducibili alla volontà (recesso) o alla responsabilità (esclusione) del soggetto.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 654 del 22 gennaio 1994)