Articolo 2525 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Quote e azioni

Dispositivo

Note

(1) La disposizione conferma la tendenza della disciplina vigente che prevede in tutte le cooperative limiti quantitativi al conferimento, valori minimi e massimi delle azioni, contenuto particolare delle stesse.

(2) L'applicazione dei limiti non è operante nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nell'ipotesi di distribuzione ai soci degli utili o delle riserve divisibili e di ripartizione dei ristorni, nonché con riferimento ai soci che non siano persone fisiche e dei sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 654/1994

Massime notarili correlate (3)