Articolo 2524 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Variabilità del capitale
Dispositivo
Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito [2521], n. 4, [2545].
Nelle società cooperative l'ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall'articolo [2528] non importa modificazione dell'atto costitutivo.
La società può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli [2438] e seguenti.
L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori (1).
Note
(1) La norma sancisce il cd. principio della "porta aperta", che tende a tutelare l'aspettativa dell'aspirante socio ad essere ammesso nella cooperativa. Tale tutela è garantita prevedendo l'obbligo di motivazione per il rigetto della domanda dell'aspirante socio, il quale potrà proporre appello avanti all'assemblea.