Articolo 2545 novies Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Modificazioni dell'atto costitutivo

Dispositivo

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo [2436].

La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III (1).

Note

(1) Le norme di cui al presente articolo erano contenute nella formulazione degli artt.2537 e2538 in vigore prima della modifica disposta dal D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.