Articolo 2611 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Cause di scioglimento
Dispositivo
Il contratto di consorzio si scioglie:
- per il decorso del tempo stabilito per la sua durata [2603] n. 1, [2604];
- per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo [2603], n. 1];
- per volontà unanime dei consorziati [2604], [2607];
- per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'articolo [2606], se sussiste una giusta causa;
- per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge [2619];
- per le altre cause previste nel contratto (1).
Note
(1) Tra le cause di scioglimento non è prevista l'ipotesi della riduzione ad un unico soggetto consorziato, in quanto la sola liquidazione di tutti i rapporti giuridici pendenti e la definizione di tutte le controversie giudiziarie può determinare lo scioglimento.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 6214/2013
La riduzione ad un unico soggetto consorziato non è prevista dall'art. 2611 cod. civ. tra le cause di scioglimento del consorzio e non comporta, pertanto, l'estinzione del medesimo, evento che può essere determinato solo dall'effettiva liquidazione di tutti i rapporti giuridici pendenti e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6214 del 13 marzo 2013)