Articolo 2612 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Iscrizione nel registro delle imprese
Dispositivo
Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi [2618], [2619], un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese [2188] del luogo dove l'ufficio ha sede [2626].
L'estratto deve indicare:
Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati [2607], [2642].
Massime giurisprudenziali (5)
1Cass. civ. n. 7179/2023
La cancellazione dal registro delle imprese del consorzio con attività esterna produce l'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile dell'ente, anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti, irrilevante essendo la protrazione di fatto dell'esercizio dell'attività dopo l'annotamento camerale.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 7179 del 10 marzo 2023)
2Cass. civ. n. 2180/2016
La prescrizione breve in materia di società, sancita dall'art. 2949 c.c., è applicabile non solo alle società commerciali ma anche ai consorzi a rilevanza esterna di cui all'art. 2612 c.c. ed alle società consortili di cui all'art. 2615 ter c.c., in quanto anch'essi, in base al disposto dell'art. 8 della l. n. 580 del 1993 e dell'art. 7 del d.p.r. n. 581 del 1995, sono iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, mentre non si applica ad imprenditori agricoli, piccoli imprenditori e società semplici, in quanto iscritti in sezioni speciali di detto registro.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2180 del 4 febbraio 2016)
3Cass. civ. n. 28015/2013
I consorzi con attività esterna, svolgendo attività ausiliaria per conto delle imprese consorziate, costituiscono, nei confronti dei terzi, autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e di responsabilità e, pertanto, attesa la disciplina specificamente dettata dal codice civile, che attiene al sistema di pubblicità legale relativo alla struttura organizzativa (art. 2612), alla rappresentanza in giudizio (art. 2613), al fondo comune (art. 2614) e, soprattutto, alla responsabilità nei confronti dei terzi (art. 2615), nonché il processo di assimilazione alle società per azioni, evincibile dalla parziale estensione della disciplina di dette società (art. 2615 bis, aggiunto dall'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 377), partecipano della stessa natura degli imprenditori commerciali consorziati e sono assoggettabili a fallimento ai sensi dell'art. 1 legge fall.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 28015 del 16 dicembre 2013)
4Cass. civ. n. 18206/2006
L'attività svolta dai Consorzi di Bonifica deve essere accertata non alla stregua di criteri generali ed astratti, ma in conformità dell'enunciazione del primo comma dell'art. 2070 c.c., posta in necessario collegamento con gli artt. 2195 e 2135 c.c., sulla base dell'attività effettivamente esercitata da tali enti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza con la cui motivazione si era ritenuto di poter accertare la natura agricola dell'impresa svolta dal Consorzio, non già sulla base dell'attività in concreto esercitata, bensì sulla scorta di elementi estrinseci e formali, quali l'assoggettamento dei lavoratori al CCNL dei braccianti, l'asserita assunzione tramite il collocamento agricolo od il rapporto di connessione funzionale od economica, che si ritiene di poter stabilire tra il servizio di irrogazione del Consorzio di Bonifica e l'attività agricola dei proprietari dei terreni inclusi nel comprensorio di bonifica).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 18206 del 21 agosto 2006)
5Cass. civ. n. 4867/1983
L'art. 2612 c.c., in tema di iscrizione dei contratti di consorzio di imprese, fa decorrere il termine per il deposito dell'atto costitutivo del consorzio dal momento della sua stipulazione e non da quello dell'istituzione di una sede che renda concreto l'esercizio dell'attività esterna.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4867 del 15 luglio 1983)