Articolo 2619 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Controllo sull'attività del consorzio

Dispositivo

L'attività dei consorzi è sottoposta alla vigilanza dell'autorità governativa [2605], [2611], n. 5, [2612].

Quando l'attività del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui è stato costituito, l'autorità governativa può sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo ovvero, nei casi più gravi, può disporre lo scioglimento del consorzio stesso.