Articolo 2620 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Estensione delle norme di controllo alle società
Dispositivo
Le disposizioni di questa sezione si applicano anche alle società che si costituiscono per raggiungere gli scopi indicati nell'articolo [2602].
L'autorità governativa può sempre disporre lo scioglimento della società, quando la costituzione di questa non abbia avuto l'approvazione prevista nell'articolo [2618].