Articolo 2628 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
Dispositivo
Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto (1).
Note
(1) L'intero titolo XI, comprendente gli articoli da2621 a2642, è stato sostituito dall'art. 1 D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.