Articolo 459 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Acquisto dell'eredità

Dispositivo

Note

(1) Per l’acquisto della qualità di erede non è sufficiente ladelazionema è necessario che il chiamato accetti l’eredità.L’accettazione può essere espressa o tacita (v. l'art. 475 e476 del c.c.), semplice o beneficiata (v. l'art. 484 e ss. c.c.).Per accettare l’eredità è necessario avere la capacità di agire, gli incapaci devono essere rappresentati o assistiti.

(2) Gli effetti dell’accettazione dell’eredità retroagiscono a partire dal momento dell’apertura della successione, benché la prima avvenga successivamente alla seconda.

Massime giurisprudenziali (11)

1Cass. civ. n. 31310/2024

2Cass. civ. n. 22769/2024

3Cass. civ. n. 22730/2021

4Cass. civ. n. 21436/2018

5Cass. civ. n. 5473/2008

6Cass. civ. n. 2276/1995

7Cass. civ. n. 8737/1993

8Cass. civ. n. 6400/1984

9Cass. civ. n. 2575/1975

10Cass. civ. n. 714/1974

11Cass. civ. n. 2161/1971