Articolo 461 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Rimborso delle spese sostenute dal chiamato

Dispositivo

Note

(1) Il chiamato all'eredità, qualora rinunci alla stessa, ha diritto di ottenere il rimborso per le spese sostenute ai sensi dell'art. 460 del c.c.. Si ritiene che la norma si applichi anche per ipotesi diverse dalla rinuncia, quale la scoperta di un successivo testamento o la decadenza dal diritto di accettare l'eredità.