Articolo 469 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione
Dispositivo
La rappresentazione ha luogo in infinito (1), siano uguali o disuguali il grado dei discendenti o il loro numero in ciascuna stirpe.
La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe [564] c.c.] (2).
Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi [726] c.c.] (3).
Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo (4).
Note
(1) La rappresentazione opera all'infinito, cioè fino a quando non vi sia un discendente che succeda al proprio ascendente. In ciò si differenzia dalla successione legittima, che non ha luogo oltre il sesto grado.Per stirpe si intende il gruppo di discendenti di ciascun chiamato.
(2) L'istituto opera anche qualora il rappresentato abbia avuto un unico figlio.
(3) Esempio: Tizio muore e lascia come successori i due figli, Primo e Secondo, i quali a loro volta hanno due figli ciascuno. Se Primo e Secondo rinunziano all'eredità, l'eredità di Tizio verrà devoluta per rappresentazione a favore dei quattro nipoti. Se anche uno dei figli di Primo rinunzia all'eredità, la sua quota si accresce solo a favore dell'altro figlio di Primo e non anche a favore dei due figli di Secondo, come invece avverrebbe se i quattro nipoti succedessero per capi e non per stirpi.
(4) Ancora una volta un esempio meglio chiarirà la norma: Tizio muore e lascia due figli Tizione e Tizietto che rinunziano entrambi. Tizione ha tre figli (Primo, Secondo e Terzo) e Tizietto quattro (Quarto, Quinto, Sesto e Settimo). L'eredità verrà divisa in due parti quante sono le stirpi: una metà spetterà ai quattro figli di Tizietto che la divideranno in quattro parti uguali (avranno quindi 1/8 ciascuno). L'altra metà dell'eredità spetterà ai tre figli di Tizione ma questi sono già morti, lasciando Primo due figli, Secondo quattro figli e Terzo tre figli. La metà del patrimonio spettante ai figli di Tizione verrà allora ugualmente divisa in tre parti uguali, di cui una spetterà ai due figli di Primo (che avranno così 1/12 ciascuno), un'altra parte ai quattro figli di Secondo (che avranno 1/24 ciascuno), un'altra ancora ai tre figli di Terzo (1/18 ciascuno).
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 13351/2023
Poiché il nostro ordinamento conosce il principio della libertà nella accettazione della eredità ex art. 470 c.c., posto che essa involge sia scelte di convenienza economica - dato che l'erede è tenuto al pagamento dei debiti - nonché scelte di carattere personalissimo, legate alle relazioni con il de cuius, la rinuncia all'eredità da parte di uno dei coniugi non comporta automaticamente la perdita del rinunciante ad ottenere l'assegno di mantenimento in sede di separazione.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 13351 del 16 maggio 2023)
2Cass. civ. n. 139/2020
Per il combinato disposto degli artt. 469 e 726 c.c., la divisione ereditaria, quando vi è rappresentazione, avviene per stirpi, procedendosi alla formazione di tante porzioni, una volta eseguita la stima, quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti, mentre non è prevista l'ulteriore formazione di altrettante subporzioni all'interno di ciascuna stirpe, sempre che non si formi al riguardo un accordo fra tutti i partecipanti. Una volta, poi, che sia stabilito con sentenza quali siano i beni da dividere e, formate le porzioni, quanti siano gli eredi o le stirpi condividenti, le statuizioni relative all'appartenenza alla massa di detti beni ed alla loro concreta attribuzione diventano irrevocabili ed irretrattabili, ove non impugnate, formandosi su di esse il giudicato.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 139 del 8 gennaio 2020)
3Cass. civ. n. 3894/1977
Laddove vi sia successione per rappresentazione, la divisione ereditaria deve essere fatta per stirpi. A questo principio non può derogarsi se non col consenso di tutti i condividenti, che non possono esser tenuti a subire le remore e le spese di unasuddivisione interna alla stirpe cui non appartengono e che non li interessa, quindi, in alcun modo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3894 del 7 settembre 1977)