Articolo 470 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d'inventario

Dispositivo

(1)L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente [475], [476] c.c.] o col beneficio d'inventario [484 ss. c.c.] (2).

L'accettazione col beneficio d'inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore [634] c.c.] (3).

Note

(1) L'accettazione dell'eredità è un negozio unilaterale non recettizio attraverso il quale il chiamato all'eredità acquista la qualità di erede con effetto dal momento dell'apertura della successione (v. art. 459 del c.c.).All'accettazione non possono essere apposti termini o condizioni. Trattandosi, infatti, di un negozio puro, l'accettazione condizionata, a termine o parziale sarebbenulla.L'accettazione non è revocabile (semel heres, semper heres).Di norma, per effetto dell'accettazione dell'eredità i patrimoni del defunto e dell'erede si confondono: l'erede, quindi, è chiamato a rispondere delle obbligazioni e dei pesi ereditari anche oltre il valore dei beni che gli sono pervenuti per successione (si parla in proposito didamnosa haereditas), salvo non vi sia stata accettazione con beneficio di inventario (v. artt.484 ss. del c.c.).

(2) L'accettazione con beneficio d'inventario è disciplinata dagli articoli484 ss. del c.c..L'effetto principale che consegue al beneficio di inventario consiste nell'evitare la confusione tra il patrimonio delde cuiuse quello dell'erede (v. art. 490 del c.c.).In genere l'accettazione beneficiata è una facoltà del chiamato, mentre per alcuni soggetti, ossia per i minori (v. art. 2 del c.c.), gli interdetti (v. art. 414 del c.c.), i minori emancipati (v. art. 390 ss. del c.c.), gli inabilitati (v. art. 415 ss. del c.c.), le persone giuridiche (v. art. 11 ss. del c.c.), le associazioni (v. art. 14 ss. del c.c.), le fondazioni (v. art. 14 ss. del c.c.) e gli enti non riconosciuti (v. art. 36 ss. del c.c.), è invece obbligatoria. Si vedano in proposito gli articoli471,472,473 del c.c.. Per l'erede legittimario che voglia esercitare l'azione di riduzione di legittima nei confronti di chi non sia un coerede è, invece, un onere (v. art. 564 del c.c.).

(3) Ai sensi dell'art. 634 del c.c. ènullala condizione apposta dal testatore mediante cui si vieti di accettare l'eredità con beneficio di inventario.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 2743/2014

In tema di successioni legittime, qualora sussista una pluralità di designati a succedere in ordine successivo, si realizza una delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori, con la conseguenza che questi ultimi, in pendenza del termine di accettazione dell'eredità dei primi chiamati, sono abilitati ad effettuare una accettazione, anche tacita, dell'eredità. (Rigetta, App. Cagliari, 10/12/2007)(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2743 del 6 febbraio 2014)

2Cass. civ. n. 7735/2007

In caso di rinuncia all'eredità o di inutile decorso del termine all'uopo fissato, per impugnare la rinuncia e renderla inefficace i creditori debbono esperire l'azione prevista dall'art. 524 c.c., proponendo e trascrivendo la domanda anche nei confronti di chi si affermi quale avente causa degli altri chiamati all'eredità rispetto al medesimo immobile. Poiché tale azione produce in rapporto ai creditori del chiamato rinunciante i sostanziali effetti dell'azione revocatoria, al sequestro richiesto per assicurare gli effetti dell'accoglimento della domanda prevista dall'art. 524 applicabile la disciplina dettata dall'art. 2905 c.c., potendosi trascrivere il sequestro tanto nei confronti del dante causa del debitore che nei confronti di quest'ultimo al solo scopo di far accertare l'esistenza del credito vantato verso di lui; non è invece idonea al medesimo fine la semplice richiesta di sequestro conservativo dei beni oggetto della delazione ereditaria, atteso che verrebbe altrimenti elusa la disciplina degli effetti della trascrizione, la quale ha riguardo a situazioni tipiche, e considerato che detti beni non appartengono a chi è chiamato all'eredità. (Fattispecie anteriore all'entrata in vigore delle norme sul procedimento cautelare uniforme).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7735 del 29 marzo 2007)

3Cass. civ. n. 9842/1993

Poiché l'erede subentra nei rapporti attivi e passivi del de cuius con gli stessi poteri e con gli stessi limiti o vincoli di quest'ultimo, nel caso in cui nel patrimonio del de cuius vi siano beni di una eredità da questo accettata con beneficio di inventario, il regime giuridico al quale questi beni sono stati assoggettati (artt. 490 e seguenti c.c.) in seguito a questa accettazione non cessa a causa della successiva delazione neppure quando la relativa eredità sia stata accettata puramente e semplicemente.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9842 del 5 ottobre 1993)