Articolo 474 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Modi di accettazione

Dispositivo

(1)L'accettazione può essere espressa [475] c.c.] o tacita [476], [477], [478] c.c.].

Note

(1) L'accettazione dell'eredità pura e semplice può essere sia espressa che tacita, a differenza di quella con beneficio di inventario che può essere soltanto espressa, vista la procedura formale prevista dall' art. 484 c.c..

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 15504/2024

L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un soggetto nella qualità di erede dell'ingiunto costituisce accettazione tacita dell'eredità, senza che assuma alcuna rilevanza la circostanza che tale opposizione sia stata dichiarata inammissibile, posto che l'accettazione dell'eredità, a tutela della stabilità degli effetti connessi alla successione mortis causa, si configura come atto puro ed irrevocabile e quindi insuscettibile di essere caducato da eventi successivi.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 15504 del 3 giugno 2024)

2Cass. civ. n. 7995/2024

n tema di accettazione dell'eredità, la proposizione di ricorso per cassazione può essere considerata quale tacita accettazione per facta concludentia, alla stregua della domanda giudiziale volta far valere un diritto ereditario già di spettanza del de cuius.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 7995 del 25 marzo 2024)

3Cass. civ. n. 21902/2011

In tema di successioni per causa di morte, la qualità di erede può conseguire esclusivamente all'accettazione espressa, che si configura come un negozio unilaterale non recettizio, o tacita, che si configura come un comportamento concludente del chiamato all'eredità. Ne consegue che tale qualità, per gli effetti che si determinano nella sfera del chiamato, deve necessariamente essere ricondotta alla volontà di quest'ultimo, non potendo scaturire da dichiarazioni di terzi.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 21902 del 21 ottobre 2011)