Articolo 475 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Accettazione espressa

Dispositivo

(1)L'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico [2699] c.c.] o in una scrittura privata [2702] c.c.], il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede [2648], [2685] c.c.] (2).

È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine (3).

Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità (4).

Note

(1) Si definisce espressa l'accettazione che risulti da una dichiarazione scritta del chiamato in cui vi sia la manifestazione della volontà di accettare l'eredità, assumendo il titolo di erede.

(2) Gli effetti dell'accettazione retroagiscono a partire dal momento dell'apertura della successione (v. art. 459 c.c.).

(3) L'accettazione è un negozio giuridico puro, a cui cioè non possono essere apposti termini o condizioni. Ove l'accettazione sia condizionata o sottoposta a termini, questa è nulla e, pertanto, non produttiva di alcun effetto.

(4) Si ha accettazione parziale qualora l'erede dichiari di accettare solo una parte o alcuni beni dell'eredità, o rifiuti di accettare una o più disposizioni contenute nel testamento. In tali ipotesi l'accettazione è nulla.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 5474/2025

Nel contesto dell'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità, la semplice denuncia di successione e la trascrizione di essa non sono sufficienti per configurare un'accettazione espressa o tacita dell'eredità. È necessaria una manifestazione di volontà inequivocabile da parte dell'erede, realizzata attraverso un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, come richiesto dall'art. 475 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 5474 del 1 marzo 2025)

2Cass. civ. n. 2725/2023

In tema di successione ereditaria, la sentenza emessa nei confronti del curatore dell'eredità giacente fa stato e ha efficacia di giudicato anche nei confronti di coloro che, con l'accettazione, abbiano poi acquistato la qualità di erede, determinando la cessazione della curatela, atteso che il giudicato produce i suoi effetti nei confronti degli eredi e aventi causa delle parti originarie ovvero di chi subentra nella titolarità dei beni affidati, in assenza di un'iniziale accettazione, alla gestione e alla cura del curatore dell'eredità giacente.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 2725 del 30 gennaio 2023)

3Cass. civ. n. 22730/2021

L'erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al "de cuius" deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione di quello, fornendo la prova, mediante la produzione in giudizio di idonea documentazione, del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede; solo successivamente acquisisce rilievo l'accettazione dell'eredità, la quale può anche avvenire tacitamente, attraverso l'esercizio di un'azione petitoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio di rivendicazione, ai fini della dimostrazione del trasferimento della proprietà del bene oggetto di causa, aveva ritenuto sufficiente la tacita accettazione dell'eredità da parte degli aventi causa della parte attrice, senza dare rilievo all'imprescindibile necessità di acquisire anche la prova della loro qualità di eredi).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 22730 del 11 agosto 2021)

4Cass. civ. n. 19711/2020

Ai sensi dell'art. 475 c.c., si ha accettazione espressa dell'eredità ogni qualvolta il chiamato assuma il titolo di erede in una scrittura privata, trattandosi di autonomo negozio giuridico unilaterale e non recettizio, che conserva appieno la sua validità, ancorché, per effetto della mancata registrazione in base al r.d.l. 27 settembre 1941, n. 1015, sia stata colpita da nullità la distinta convenzione, eventualmente contenuta nello stesso documento.(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 19711 del 21 settembre 2020)

5Cass. civ. n. 5247/2018

In tema di successioni "mortis causa", ai fini dell'acquisto della qualità di erede non è di per sé sufficiente, neanche nella successione legittima, la delazione dell'eredità che segue l'apertura della successione, essendo necessaria l'accettazione del chiamato mediante una dichiarazione di volontà oppure un comportamento obiettivo di acquiescenza.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 5247 del 6 marzo 2018)

6Cass. civ. n. 264/2013

Il vigente ordinamento giuridico non prevede due distinti ed autonomi diritti di accettazione dell'eredità, derivanti l'uno dalla delazione testamentaria e l'altro dalla delazione legittima, ma contempla - con riguardo al patrimonio relitto dal defunto, quale che sia il titolo della chiamata - un unico diritto di accettazione, che, se non viene fatto valere, si prescrive nel termine di dieci anni dal giorno dell'apertura della successione, come conferma l'art. 483, secondo comma, c.c., il quale attribuisce automatico rilievo ad un testamento scoperto dopo l'accettazione dell'eredità (pur limitando entro il valore dell'asse l'obbligo di soddisfare i legati ivi disposti), senza che esso debba essere a sua volta accettato.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 264 del 8 gennaio 2013)

7Cass. civ. n. 4426/2009

A norma dell'art. 475 cod. civ, l'atto pubblico o la scrittura privata in cui il chiamato all'eredità assume il titolo di erede deve consistere in un atto scritto che provenga personalmente dal chiamato stesso o nella cui formazione questi abbia avuto parte; ne consegue che non comporta accettazione dell'eredità la mera circostanza che l'erede abbia sottoscritto la relazione di notificazione di un atto giudiziario a lui notificato "nella qualità" di erede.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4426 del 24 febbraio 2009)

8Cass. civ. n. 3021/1969

Ai sensi dell'art. 934 c.c. 1865, come ai sensi dell'art. 475 c.c. vigente, si ha accettazione espressa dell'eredità ogni qualvolta il chiamato assuma il titolo di erede in una scrittura privata. Trattasi di autonomo negozio giuridico unilaterale e non ricettizio, che conserva appieno la sua validità, ancorché, per effetto della mancata registrazione ai sensi del r.d.l. 27 settembre 1941, n. 1015, sia stata colpita da nullità la distinta convenzione, eventualmente contenuta nello stesso documento.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3021 del 25 agosto 1969)