Articolo 477 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione

Dispositivo

Note

(1) Secondo la dottrina agli artt.477 e478 del c.c. vengono elencate ipotesi tipiche di accettazione tacita.La giurisprudenza, invece, parla in proposito di accettazione presunta che, a differenza di quanto previsto per l'accettazione tacita, prescinde dalla dimostrazione della sussistenza in capo al chiamato della volontà di accettare di cui all'art. 476 del c.c..

(2) Vi rientrano lapermuta (v. art. 1552 del c.c.), la dazione in pagamento (v. art. 1197 del c.c.), la transazione (v. art. 1965 del c.c.) che abbiano ad oggetto diritti di successione.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 454/1973