Articolo 478 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Rinunzia che importa accettazione

Dispositivo

(1) (2)La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione [459], [519] ss. c.c.].

Note

(1) Secondo la dottrina agli artt.477 e478 del c.c. vengono elencate ipotesi tipiche di accettazione tacita.La giurisprudenza, invece, parla in proposito di accettazione presunta che, a differenza di quanto previsto per l'accettazione tacita, prescinde dalla dimostrazione della sussistenza in capo al chiamato della volontà di accettare di cui all'art. 476 del c.c..

(2) Qualora la rinuncia avvenga a titolo gratuito o a favore di tutti gli altri chiamati, non si ha accettazione tacita perchè l'eredità sarebbe stata devoluta a tali soggetti a prescindere dalla manifestazione di volontà del rinunciante (v. art. 519 del c.c.).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 11213/2007

L'erede legittimo che non abbia partecipato al giudizio, promosso dagli altri eredi legittimi, diretto a far dichiarare la decadenza del (diverso soggetto) chiamato con testamento dal diritto di accettare l'eredità, qualora convenga in via transattiva di rinunciare agli effetti della sentenza a fronte dell'attribuzione in proprietà di immobili facenti parte dell'asse ereditario, non si limita (come erroneamente affermato dal giudice di merito) a rinunciare «a far valere la decadenza» in quanto il potere così esercitato afferisce comunque ad un diritto sull'eredità, almeno vantato in quanto chiamato, e quindi a lui appartenente perché espressivo del diritto di accettare quell'eredità. La rinuncia dedotta in transazione non è quindi avulsa dalla qualità di erede legittimo, sicché quanto ricevuto in sede transattiva costituisce tacitazione non già della rinunzia a far valere la decadenza, ma del diritto a succedere in via legittima al de cuius e, quindi, esercizio di tale diritto.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 11213 del 16 maggio 2007)