Articolo 483 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Impugnazione per errore

Dispositivo

Note

(1) La norma si applica all'errore vizio, ossia alla falsa rappresentazione della realtà che incide sulla formazione della volontà del soggetto. Tipico esempio di errore vizio è quello sulla consistenza dell'eredità.Discussa è la rilevanza dell'errore ostativo, quello cioè che determina una divergenza tra la volontà e la dichiarazione (es. il chiamato ha accettato per errore nella dichiarazione l'eredità di Tizio in luogo di quella di Sempronio). Secondo alcuni in tali ipotesi l'accettazione sarebbe annullabileexart.1433 del c.c., secondo altri sarebbe nulla.

(2) L'erede non è chiamato a subire le conseguenze sfavorevoli derivanti dalla scoperta di un successivo testamento. In tal caso sarà tenuto a soddisfare i legati contenuti in tale testamento nei limiti di quanto ricevuto.Se l'erede è un legittimario è fatta salva la quota di legittima che gli è dovuta.

(3) Contro i legatari che siano già stati soddisfatti è ammessa l'azione di regresso.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 264/2013