Articolo 484 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Accettazione col beneficio d'inventario

Dispositivo

Note

(1) L'accettazione con beneficio di inventario evita la confusione tra il patrimonio delde cuiuse quello dell'erede. Per l'effetto, il secondo risponde dei debiti ereditari nei limiti di quanto ricevuto (intra vires). Ove i beni del defunto non siano sufficienti, i suoi creditori non possono aggredire il patrimonio dell'erede.

(2) Per accettare l'eredità con benefico di inventario è necessario seguire la procedura formale di cui agli articoli484 ss. del c.c.. Pertanto l'accettazione può avvenire solo in forma espressa e non tacita.

(3) Il comma è stato così modificato dal D. Lgs. 19 febbraio1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).

(4) La trascrizione dell'accettazione beneficiata ha la funzione di pubblicità notizia, la cui omissione non determina l'inefficacia dell'accettazione con beneficio di inventario ma impedisce all'erede di pagare i creditori e legatari ai sensi dell'art. 495 del c.c..Scopo di tale adempimento è quello di tenere informati i creditori, consentendo loro di tutelare i propri interessi.

(5) L'inventario consiste nell'elencazione di tutti i beni, mobili e immobili, che fanno parte del patrimonio ereditario allo scopo di determinarne la consistenza e di tenerlo separato da quello dell'erede.Alle operazioni vi procede il cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione o un notaio, che possono farsi assistere da uno stimatore per la valutazione economica dei beni ereditari.Si seguono le norme di cui agli articoli769 ss. del c.p.c..

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 31310/2024

2Cass. civ. n. 19010/2024

3Cass. civ. n. 15750/2024

4Cass. civ. n. 34852/2023

5Cass. civ. n. 26419/2023

6Cass. civ. n. 19838/2019

7Cass. civ. n. 5460/2017

8Cass. civ. n. 4419/2008

9Cass. civ. n. 16739/2005

10Cass. civ. n. 2689/1978