Articolo 502 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Pagamento dei creditori e dei legatari
Dispositivo
Divenuto definitivo lo stato di graduazione [501] c.c.] o passata in giudicato [324] c.p.c.] la sentenza che pronunzia sui reclami, l'erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformità dello stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l'erede [474] c.p.c.] (1).
La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione [1179] c.c.] (2).
I creditori e i legatari che non si sono presentati (3) hanno azione contro l'erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione [508] c.c.] (4). Questa azione si prescrive [2934] ss. c.c.] in tre anni dal giorno in cui lo stato è divenuto definitivo o è passata in giudicato [324] c.p.c.] la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto [495], [2934] ss. c.c.].
Note
(1) L'erede può pagare i creditori e i legatari solo quando lo stato di graduazione sia divenuto defenitivo, ossia dopo trenta giorni dalla sua pubblicazione o quando non sia più esperibile contro di esso impugnazione. Se l'erede paga prima di tale termine decade dal beneficio di inventario e sarà considerato erede puro e semplica. La decadenza non si verifica se l'erede abbia pagato creditori garantiti daipoteca(v. art. 2808 del c.c.) oprivilegio(v. art. 2745 del c.c.).
(2) Posto che il credito condizionato non è ancora certo, in pendenza della condizione si consente all'erede di pagare i debiti posteriori a patto che venga prestata una cauzione. Attraverso quest'ultima viene garantito il pagamento dei suddetti crediti ove la condizione si sia verificata.
(3) Sono tali sia i creditori che non abbiano presentato la dichiarazione di credito sia quelli che siano stati esclusi dallo stato di graduazione contro cui non abbiano proposto reclamo o lo abbiano visto respingere.
(4) L'unica possibilità di ottenere soddisfazione per i creditori di cui alla nota precedente è data dalla liquidazione individuale una volta conclusa quella concorsuale e solo nel caso in cui vi sia una rimanenza. A tali creditori è concesso il diritto di agire solo nei confronti dell'erede, come detto sulle somme che residuano dalla procedura di cui agli artt.498 ss. del c.c., e non anche contro gli eredi (a differenza di quanto previsto per la liquidazione individuale di cui all'art. 495 del c.c.).
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 20713/2018
Una volta scaduto il termine di cui all'art. 498 c.c., ai creditori che non hanno tempestivamente presentato la dichiarazione di credito è preclusa la possibilità di partecipare alla procedura di liquidazione concorsuale, restando loro azione ex art. 502, comma 3, c.c. nei limiti della somma che residui dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 20713 del 13 agosto 2018)
2Cass. civ. n. 2873/1989
La qualità di erede legittimo spettante allo Stato (a differenza che nel vigore del codice del 1865) ai sensi degli artt. 565 e 586 del codice civile vigente, comporta che nei suoi confronti, nonostante alcune peculiarità della relativa successione (non necessità di accettazione, impossibilità di rinuncia, responsabilità intra vires hereditatis indipendentemente dalla accettazione con beneficio d'inventario), sia applicabile la norma del terzo comma dell'art. 502 c.c., la quale (in tema di eredità beneficiata) prevede che i creditori e i legatari non presentatisi possono agire contro l'erede – entro il termine prescrizionale di tre anni ivi indicato – nei limiti della somma residuata dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 2873 del 14 giugno 1989)