Articolo 502 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Pagamento dei creditori e dei legatari

Dispositivo

Note

(1) L'erede può pagare i creditori e i legatari solo quando lo stato di graduazione sia divenuto defenitivo, ossia dopo trenta giorni dalla sua pubblicazione o quando non sia più esperibile contro di esso impugnazione. Se l'erede paga prima di tale termine decade dal beneficio di inventario e sarà considerato erede puro e semplica. La decadenza non si verifica se l'erede abbia pagato creditori garantiti daipoteca(v. art. 2808 del c.c.) oprivilegio(v. art. 2745 del c.c.).

(2) Posto che il credito condizionato non è ancora certo, in pendenza della condizione si consente all'erede di pagare i debiti posteriori a patto che venga prestata una cauzione. Attraverso quest'ultima viene garantito il pagamento dei suddetti crediti ove la condizione si sia verificata.

(3) Sono tali sia i creditori che non abbiano presentato la dichiarazione di credito sia quelli che siano stati esclusi dallo stato di graduazione contro cui non abbiano proposto reclamo o lo abbiano visto respingere.

(4) L'unica possibilità di ottenere soddisfazione per i creditori di cui alla nota precedente è data dalla liquidazione individuale una volta conclusa quella concorsuale e solo nel caso in cui vi sia una rimanenza. A tali creditori è concesso il diritto di agire solo nei confronti dell'erede, come detto sulle somme che residuano dalla procedura di cui agli artt.498 ss. del c.c., e non anche contro gli eredi (a differenza di quanto previsto per la liquidazione individuale di cui all'art. 495 del c.c.).

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 20713/2018

2Cass. civ. n. 2873/1989