Articolo 503 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Liquidazione promossa dall'erede

Dispositivo

Note

(1) A prescindere dall'opposizione dei creditori di cui all'art. 498 ss. c.c., l'erede può avvalersi della procedura di liquidazione concorsuale per limitare la sua responsabilità.

(2) Il pagamento dei creditori ipotecari o privilegiati non fa venir meno la facoltà dell'erede di cui al primo comma dell'art. 503 del c.c.. Al contrario, il pagamento dei creditori non privilegiati preclude tale possibilità, obbligando l'erede a procedere con la liquidazione individuale.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 5182/1984