Articolo 503 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Liquidazione promossa dall'erede
Dispositivo
Anche quando non vi è opposizione di creditori o di legatari, l'erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti [495], [504] c.c.] (1).
Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all'erede di valersi di questa procedura [498], [505] c.c.] (2).
Note
(1) A prescindere dall'opposizione dei creditori di cui all'art. 498 ss. c.c., l'erede può avvalersi della procedura di liquidazione concorsuale per limitare la sua responsabilità.
(2) Il pagamento dei creditori ipotecari o privilegiati non fa venir meno la facoltà dell'erede di cui al primo comma dell'art. 503 del c.c.. Al contrario, il pagamento dei creditori non privilegiati preclude tale possibilità, obbligando l'erede a procedere con la liquidazione individuale.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 5182/1984
Ai sensi dell'art. 503 c.c., colui che abbia accettato l'eredità con il beneficio d'inventario, ha la facoltà di avvalersi della procedura di liquidazione concorsuale dell'eredità, anche se non abbia ricevuto opposizione alla liquidazione individuale da creditori o legatari. Tuttavia, quando, su istanza di un creditore, sia iniziata l'azione esecutiva, l'erede non può avvalersi di detta facoltà, qualora, prima dell'esercizio di tale azione, non abbia manifestato la volontà di scegliere la liquidazione concorsuale, servendosi delle formalità prescritte dall'art. 498 c.c., cioè spedendo ai creditori e legatari la raccomandata contenente l'invito a presentare le dichiarazioni di credito e pubblicando l'invito stesso nel foglio annunzi legali della provincia.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5182 del 16 ottobre 1984)