Articolo 507 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari

Dispositivo

Note

(1) Il rilascio dei beni è precluso all'erede che abbia pagato anche uno soltanto tra i creditori, compresi quelli ipotecari o privilegiati, o abbia alienato beni ereditari.

(2) Il rilascio deve avere ad oggetto tutti i beni ereditari ed avvenire in favore di tutti i creditori e i legatari.

(3) La dichiarazione di rilascio deve:- avvenire per atto pubblico, scrittura privata autenticata o con verbale redatto dal cancelliere del luogo in cui si è aperta la successione (v. art. 456 c.c.). Tale forma ha lo scopo di rendere noto agli interessati l'avvenuto rilascio;- essere iscritta nel registro delle successioni;- essere annotata a margine della dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario di cui all'art. 484 del c.c.;- essere trascritta negli appositi registri, se nel patrimonio ereditario vi siano beni immobili o mobili registrati. Tale trascrizione ha funzione dichiarativa, ossia rende inopponibili ai creditori e ai legatari gli atti di disposizione compiuti successivamente sui beni.

(4) Come detto (v. nota precedente), per effetto dell'avvenuta trascrizione, l'atto è valido ma non produce effetti nei confronti dei creditori e dei legatari.

(5) L'erede, in seguito al rilascio, non perde la proprietà del patrimonio ereditario ma si spoglia soltanto dell'amministrazione di questo fino a che non sia conclusa la liquidazione. All'esito della procedura l'eventuale attivo residuo spetta all'erede.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 15038/2013

2Cass. civ. n. 4419/2008

3Cass. civ. n. 123/1999

4Cass. civ. n. 11517/1997

5Cass. civ. n. 10512/1991