Articolo 508 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Nomina del curatore

Dispositivo

Note

(1) Ove per mancanza dibeni immobili(v. art. 812 del c.c.) omobili registrati(v. art. 815 del c.c.) non si proceda alla trascrizione di cui all'art. 507 del c.c., la nomina del curatore deve avvenire dopo che la dichiarazione di rilascio è divenuta definitiva.

(2) Il comma è stato così modificato ai sensi dell'art. 144, del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).

(3) Quello del curatore è un ufficio di diritto privato che deve essere svolto nell'interesse dell'erede, dei creditori e dei legatari. Il compito del curatore è di procedere alla liquidazione dei crediti e dei pesi ereditari e, in pendenza della procedura, di amministrare i beni del defunto. Il curatore ha la legittimazione processuale passiva nei giudizi promossi dai creditori e dai legatari. Qualora si sia reso colpevole di una cattiva amministrazione, egli può essere chiamato a rispondere dei danni provocati dal suo operato che, tuttavia, in nessun caso può determinare la decadenza dal beneficio di inventario per l'erede. Il curatore può, altresì, essere rimosso o sostituito.

(4) L'azione spetta solo nei confronti dell'erede, nei limiti di quanto sia residuato all'esito della procedura di liquidazione. Non è data azione di regresso contro i legatari che siano stati soddisfatti, a differenza di quanto previsto dall'art. 495 del c.c. per la liquidazione individuale. Il diritto si prescrive (v. art. 2934 del c.c.) intre anni.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 15038/2013