Articolo 509 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari

Dispositivo

Note

(1) A differenza di quanto previsto dall'art. 507 del c.c., in questo caso la nomina di un curatore è solo facoltativa e non obbligatoria. Sarà compito del giudice valutarne l'opportunità.

(2) L'istanza di nomina del curatore si propone con ricorso. Il giudice adito fissa con decreto la comparizione avanti a sè dell'erede e dei creditori che hanno presentato la dichiarazione di credito. Ove taluno dei creditori voglia far valere la decadenza dal beneficio di inventario dell'erede, la nomina non può essere accolta e, se già accolta, viene revocata in sede di reclamo. Ove l'erede contesti la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo in commento per procedere alla nomina, il giudice provvede all'istruzione della causa, disponendo, se necessario, i mezzi conservativi ritenuti opportuni. Si veda in proposito l'art. 779 del c.p.c..

(3) Il comma è stato così modificato ai sensi dell'art. 144, D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).