Articolo 511 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Spese
Dispositivo
Le spese dell'apposizione dei sigilli, dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione con beneficio d'inventario (1)sono a carico dell'eredità [461], [484], [712] c.c.] (2).
Note
(1) Sono a carico dell'eredità, oltre alle spese per l'apposizione dei sigilli e dell'inventario, anche quelle per l'amministrazione e la liquidazione del patrimonio ereditario e il compenso del notaio.
(2) Tali spese vanno rimborsate all'erede prima di eseguire il pagamento dei creditori e dei legatari.All'erede non spetta alcun compenso per l'opera prestata in quanto agisce nel proprio interesse.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 27626/2024
Anche le spese legali sostenute dall'erede beneficiato per la difesa dell'eredità in giudizio, ove siano correlate alla tutela del patrimonio ereditario e dei diritti relativi, possono essere rifuse dall'eredità beneficiata, in prededuzione ex art. 511 cod. civ., salvo il rispetto della procedura e delle condizioni specifiche previste per la liquidazione dell'eredità.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 27626 del 24 ottobre 2024)
2Cass. civ. n. 25573/2023
In materia di successione, ove il chiamato all'eredità abbia conferito mandato professionale ad un avvocato al fine di contestare tempestivamente la legittimità della variante allo strumento urbanistico locale che aveva privato dell'edificabilità uno dei cespiti più rilevanti dell'asse, la costituzione del rapporto professionale deve ritenersi necessaria ad avviare le indispensabili iniziative finalizzate alla conservazione del valore dei beni ereditari nell'interesse anche degli altri chiamati a succedere, i quali, pertanto, sono ugualmente tenuti al pagamento del compenso successivamente all'accettazione dell'eredità, con effetto dall'apertura della successione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 25573 del 1 settembre 2023)
3Cass. civ. n. 1953/1976
Con lo stabilire che «le spese dell'apposizione dei sigilli, dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione con beneficio d'inventario sono a carico dell'eredità», l'art. 511 c.c. detta per tali spese un regime particolare, prevalente su quello dell'art. 90 c.p.c., che rimane operante solo per quanto attiene all'onere dell'anticipazione. Nel caso di eredità accettata col beneficio di inventario da alcuni eredi e puramente e semplicemente da altri, questi ultimi — per il combinato disposto degli artt. 511 e 754 c.c. — sono personalmente e direttamente obbligati, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, verso il notaio per il pagamento del compenso liquidatogli per prestazioni professionali esplicate in dipendenza dell'accettazione beneficiata.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1953 del 29 maggio 1976)