Articolo 512 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Oggetto della separazione

Dispositivo

Note

(1) La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede è una tutela concessa ai creditori e ai legatari delde cuiusper evitare a questi di dover concorrere con i creditori dell'erede per ottenere la soddisfazione del proprio credito. L'istituto ha caratteristiche simili all'ipoteca(è una garanzia reale) e alprivilegio(è una qualificazione del credito), ma diversamente da entrambi non attribuisce alcundiritto di prelazione.

(2) La separazione riguarda il singolo bene e non l'intero asse ereditario.Può essere separato qualsiasi bene e diritto facente parte del patrimonio ereditario, compresi i beni che formano oggetto di legato di specie (v. art. 513 del c.c.), i crediti del defunto verso l'erede puro e semplice, i diritti acquistati dal defunto sottocondizionesospensiva e quelli trasferiti sotto condizione risolutiva.

(3) Ad esempio l'ipoteca (v. art. 2808 del c.c.), il pegno (v. art. 2784 del c.c.), la fideiussione (v. art. 1936 del c.c.),etc...

(4) I creditori e legatari separatisti possono aggredire anche i beni dell'erede per soddisfare le proprie ragioni qualora l'erede abbia accettato puramente e semplicemente, sia decaduto dal beneficio di inventario o vi abbia rinunciato.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 29252/2020

2Cass. civ. n. 2007/1971