Articolo 512 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Oggetto della separazione
Dispositivo
(1)La separazione dei beni del defunto (2) da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari (2) che l'hanno esercitata [514] c.c.] a preferenza dei creditori dell'erede [490] c.c.].
Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie sui beni del defunto (3).
La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede [490] (4).
Note
(1) La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede è una tutela concessa ai creditori e ai legatari delde cuiusper evitare a questi di dover concorrere con i creditori dell'erede per ottenere la soddisfazione del proprio credito. L'istituto ha caratteristiche simili all'ipoteca(è una garanzia reale) e alprivilegio(è una qualificazione del credito), ma diversamente da entrambi non attribuisce alcundiritto di prelazione.
(2) La separazione riguarda il singolo bene e non l'intero asse ereditario.Può essere separato qualsiasi bene e diritto facente parte del patrimonio ereditario, compresi i beni che formano oggetto di legato di specie (v. art. 513 del c.c.), i crediti del defunto verso l'erede puro e semplice, i diritti acquistati dal defunto sottocondizionesospensiva e quelli trasferiti sotto condizione risolutiva.
(3) Ad esempio l'ipoteca (v. art. 2808 del c.c.), il pegno (v. art. 2784 del c.c.), la fideiussione (v. art. 1936 del c.c.),etc...
(4) I creditori e legatari separatisti possono aggredire anche i beni dell'erede per soddisfare le proprie ragioni qualora l'erede abbia accettato puramente e semplicemente, sia decaduto dal beneficio di inventario o vi abbia rinunciato.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 29252/2020
A seguito dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, prescritta, a pena di inammissibilità dell'azione, dall'art. 564 c.c., l'erede beneficiato risponde dei debiti ereditari e dei legati non solo "intra vires hereditatis", e cioè non oltre il valore dei beni a lui pervenuti a titolo di successione, ma altresì esclusivamente "cum viribus hereditatis", con esclusione cioè della responsabilità patrimoniale in ordine a tutti gli altri suoi beni, che i creditori ereditari e i legatari non possono aggredire, sicchè già in fase antecedente l'esecuzione forzata è preclusa ogni misura anche cautelare sui beni propri dell'erede, vale a dire diversi da quelli a lui provenienti dalla successione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/03/2016).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 29252 del 22 dicembre 2020)
2Cass. civ. n. 2007/1971
La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell'erede. Gli effetti sostanziali della separazione si producono anche quando l'eredità sia stata accettata con beneficio d'inventario, poiché tale accettazione, sebbene operata essenzialmente in favore dell'erede, comporta la separazione dei patrimoni del defunto e dell'erede.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2007 del 25 giugno 1971)