Articolo 514 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti
Dispositivo
(1)I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non l'hanno esercitata, quando il valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non separatisti (2).
Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non separatisti possono concorrere con coloro che hanno esercitato la separazione; ma, se parte del patrimonio non è stata separata, il valore di questa si aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare quanto spetterebbe a ciascuno dei concorrenti, e quindi si considera come attribuito integralmente ai creditori e ai legatari non separatisti (3) [54].
Quando la separazione è esercitata dai creditori e legatari, i creditori sono preferiti ai legatari. La preferenza è anche accordata, nel caso previsto dal comma precedente, ai creditori non separatisti di fronte ai legatari separatisti [756] c.c.] (4).
Restano salve in ogni caso le cause di prelazione [2721,2741 ss. c.c.] (5).
Note
(1) La separazione si chiede per i beni mobili con le formalità previste dall'art. 517 del c.c., per quelli immobili ai sensi dell'art. 518 del c.c.. Ottenuta la separazione, possono verificarsi due distinte situazioni a seconda che il patrimonio sia o meno sufficiente per il pagamento di tutti i debiti ereditari, per cui si veda nt. 2 (prima ipotesi), nt. 3 (seconda ipotesi).
(2) Prima ipotesi: si verifica quando il patrimonio del defunto è sufficiente per pagare tutti i debiti ereditari. I creditori separatisti possono soddisfarsi per intero sui beni separati, quelli non separatisti concorrono con quelli personali dell'erede sui restanti beni.Esempio: il patrimonio ereditario vale 100 e vi sono tre creditori delde cuius(Tizio, Caio e Sempronio), ciascuno per un valore di 30, e un creditore dell'erede, Mevio, il cui credito è pari a 50. Qualora solo Tizio abbia chiesto la separazione sui beni del defunto:- Tizio può soddisfarsi sui beni separati, ossia per l'intero ammontare del suo credito (30);- Caio e Sempronio concorrono con Mevio sui restanti 70, ma nessuno dei tre ottiene soddisfazione integrale in quanto i crediti complessivi (30+30+50=110) sono superiori al valore dei beni non separati (100-30=70).In questo caso il maggior favore riservato ai creditori separatisti rispetti a quelli non separatisti si spiega col fatto che i primi sono stati diligenti e hanno tutelato i propri interessi facendo ricorso all'istituto in esame, i secondi, invece, non lo hanno fatto.
(3) Seconda ipotesi: si verifica quando il patrimonio del defunto non è sufficiente per pagare tutti i debiti ereditari. I creditori separatisti subiscono il concorso con quelli non separatisti nella liquidazione del ricavato ottenuto dalla vendita dei beni separati, da cui vengono però esclusi i creditori personali dell'erede. Questi ultimi possono concorrere con i non separatisti solo sul valore dei beni non separati.Esempio: il patrimonio ereditario vale 90 e vi sono tre creditori delde cuius(Tizio, Caio e Sempronio), ciascuno per un valore di 40 e un creditore dell'erede, Mevio, il cui credito è pari a 50. Qualora solo Tizio abbia chiesto la separazione sui beni del defunto, occorre procedere alla somma tra il valore dei beni separati e non separati (40+50=90), tale valore va diviso per il numero dei creditori ereditari (90/3=30). Si ottiene in questo modo il valore che spetterebbe in teoria ai singoli creditori (30). Di conseguenza:- Tizio può soddisfarsi sui beni separati con preferenza rispetto agli altri, conseguendo la sua quota (30);- Caio e Sempronio concorrono sui restanti 10, escludendo Mevio;- sui beni non separati (90-40=50) concorrono Caio, Sempronio e Mevio ma nessuno dei tre ottiene soddisfazione integrale in quanto i crediti residui complessivi (25+25+50=100) sono superiori al valore dei beni non separati (90-40=50).
(4) I creditori separatisti e quelli non separatisti che concorrono con i primi ai sensi dell'art. 514 c.2 del c.c. prevalgono sui legatari separatisti. Al contrario, i legatari separatisti prevalgono sui creditori non separatisti nelle restanti ipotesi.
(5) Sono cause di prelazione ilpegno[v.2784], ilprivilegio(v. art. 2745 del c.c.) o l'ipoteca(v. art. 2808 del c.c.), ad esclusione del pegno e dell'ipoteca concessi dell'erede (v. art. 518 c. 2 del c.c.).
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 2007/1971
I creditori dell'eredità beneficiata si trovano in una situazione uguale a quella dei creditori separatisti per quanto concerne la separazione dei patrimoni del defunto e dell'erede; conseguentemente lo Stato, nella veste di creditore della imposta di successione nei confronti dell'erede, non può esercitare in danno dei creditori dell'eredità beneficiata alcun privilegio fiscale sui beni del defunto; detti beni possono concorrere solo de residuo al soddisfacimento del tributo.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2007 del 25 giugno 1971)