Articolo 515 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Cessazione della separazione

Dispositivo

L'erede può impedire o far cessare (1) la separazione pagando i creditori e i legatari (2), e dando cauzione [1179] c.c.] per il pagamento di quelli il cui diritto è sospeso da condizione o sottoposto a termine, oppure è contestato [119], [750] c.p.c.].

Note

(1) Ulteriore causa di cessazione della separazione è la rinuncia da parte dei creditori o dei legatari.

(2) Per far venir meno la separazione l'erede può pagare direttamente i crediti certi (esistenti), liquidi (di ammontare determinato) ed esigibili (suscettibili di immediata riscossione). Per i crediti sospensivamente condizionati, quelli il cui termine non è ancora scaduto o contestati l'erede può offrire una cauzione.