Articolo 515 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Cessazione della separazione
Dispositivo
L'erede può impedire o far cessare (1) la separazione pagando i creditori e i legatari (2), e dando cauzione [1179] c.c.] per il pagamento di quelli il cui diritto è sospeso da condizione o sottoposto a termine, oppure è contestato [119], [750] c.p.c.].
Note
(1) Ulteriore causa di cessazione della separazione è la rinuncia da parte dei creditori o dei legatari.
(2) Per far venir meno la separazione l'erede può pagare direttamente i crediti certi (esistenti), liquidi (di ammontare determinato) ed esigibili (suscettibili di immediata riscossione). Per i crediti sospensivamente condizionati, quelli il cui termine non è ancora scaduto o contestati l'erede può offrire una cauzione.