Articolo 518 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Separazione riguardo agli immobili

Dispositivo

Riguardo agli immobili [812] c.c.] e agli altri beni capaci d'ipoteca (1) [2810] c.c.], il diritto alla separazione si esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi (2). L'iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche [2827] ss. c.c.], indicando il nome del defunto e quello dell'erede, se è conosciuto, e dichiarando che l'iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni. Per tale iscrizione non è necessario esibire il titolo [2839] c.c.].

Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado [2852] c.c.] della prima e prevalgono sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l'erede o il legatario, anche se anteriori (3).

Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme sulle ipoteche [2808] ss. c.c.].

Note

(1) Fanno parte di tali beni anche quelli mobili registrati (v. art. 815 del c.c.), tra cui navi, aeromobili, autoveicolietc..

(2) La separazione avviene su singoli beni che possono essere anche di valore superiore rispetto a quello del credito per la cui soddisfazione si agisce.

(3) Le iscrizioni effettuate dai creditori separatisti prevalgono sulle trascrizioni e iscrizioni effettuate contro l'erede e i legatari, anche se le prime sono successive alle seconde. Al contrario tra le trascrizioni e iscrizioni effettuate contro ilde cuiuse le iscrizioni dei creditori separatisti prevalgono quelle precedenti in base al criterio della prevenzione.