Articolo 517 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Separazione riguardo ai mobili

Dispositivo

Note

(1) Vi rientrano anche i crediti, i diritti d'autore e d'inventore (v.Libro V, Titolo IXdel c.c.) e le partecipazione societarie.

(2) Il comma è stato così modificato ai sensi dell'art. 144, D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).

(3) Tra cui il trasferimento delpossesso(v. art. 1140 del c.c.) sul bene separato al creditore separatista.

(4) La separazione non ha effetti retroattivi: sono, quindi, validi ed efficaci gli atti di disposizione compiuti dall'erede anteriormente alla separazione, a prescindere dalla sussistenza in capo all'avente causa dei requisitiexart.1153 del c.c..Ai creditori, in tali ipotesi, è consentita la c.d. la surrogazione reale, ossia la possibilità di chiedere la separazione sul prezzo non ancora pagato.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 11849/2018