Articolo 521 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Retroattività della rinunzia
Dispositivo
Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato [524] ss.c.c.] (1) (2).
Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione [769] ss. c.c.] o domandare il legato [649] ss. c.c.] (3) a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile [536] ss. c.c.], salve le disposizioni degli articoli [551] e [552] (4).
Note
(1) La rinuncia ha effetto retroattivo: il chiamato all'erede che vi abbia rinunciato è considerato come se non fosse mai stato chiamato. Il principio è analogo a quello che vale in tema di accettazione (v. art. 459 del c.c.) e ne condivide la medesima funzione: l'erede succede alde cuiussenza soluzione di continuità.
(2) Restano validi gli atti di conservazione, di vigilanza, di amministrazione temporanea compiuti dal chiamato prima della rinuncia ai sensi dell'art. 460 del c.c..
(3) La rinuncia all'eredità non obbliga il rinunziante ad abdicare anche al legato o alla donazione fatte in suo favore.
(4) Ove il legato sia stato lasciato in sostituzione della quota di legittima a cui il legatario aveva diritto quale legittimario (è il c.d. legato in sostituzione di legittima di cui all'art. 551 del c.c.) o per il legato e la donazione in conto di legittima di cui all'art. 552 del c.c. si applicano del disposizioni di cui alle norme citate.
Massime giurisprudenziali (7)
1Cass. civ. n. 22839/2024
La soggettività passiva nell'imposta di successione si correla alla chiamata all'eredità e non all'accettazione. Tuttavia, la rinuncia all'eredità, avendo effetto retroattivo ex art. 521 cod. civ., determina la non responsabilità del chiamato per i debiti del de cuius, impedendo all'avviso di accertamento di assumere definitività ed efficacia preclusiva in capo al rinunciante.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 22839 del 14 agosto 2024)
2Cass. civ. n. 37064/2022
Poiché la responsabilità per i debiti tributari del "de cuius" presuppone l'assunzione della qualità di erede e la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c., il chiamato rinunciante non risponde di tali debiti, ancorché questi ultimi siano portati da un avviso di accertamento notificato dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione; in tale evenienza, dunque, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per i debiti suddetti.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 37064 del 19 dicembre 2022)
3Cass. civ. n. 11832/2022
In tema di imposta di successione, il chiamato all'eredità che, dopo aver presentato la denuncia di successione, ricevuto l'avviso di accertamento dell'imposta ometta di impugnarlo, determinandone la definitività, non è tenuto al pagamento dell'imposta ove successivamente rinunci all'eredità, in quanto l'efficacia retroattiva della rinuncia, legittimamente esercitata, determina il venir meno con effetto retroattivo anche del presupposto impositivo.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 11832 del 12 aprile 2022)
4Cass. civ. n. 24317/2020
La rinuncia all'eredità, per effetto della sua caratteristica retroattività al momento dell'apertura della successione, rende il chiamato all'eredità non responsabile del debito tributario del defunto anche se la rinuncia intervenga dopo che, in epoca successiva all'apertura della successione, venga notificato un avviso di liquidazione divenuto definitivo per mancata impugnazione.–Atteso che la responsabilità per il debito tributario del de cuius presuppone l'assunzione della qualità di erede e, inoltre, che la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c. - il chiamato rinunciante non risponde di tale debito, ancorché quest'ultimo sia portato da un avviso di liquidazione notificato dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione. In tale evenienza, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per il debito suddetto. Nè rileva l'opposta tardività della rinunzia all'eredità.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 24317 del 3 novembre 2020)
5Cass. civ. n. 15871/2020
Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del "de cuius", neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che, anche antecedentemente alla rinuncia, Equitalia avesse titolo per l'iscrizione ipotecaria nei confronti del chiamato rinunciante all'eredità dopo l'iscrizione stessa).(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 15871 del 24 luglio 2020)
6Cass. civ. n. 13639/2018
Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa rinunciato, non risponde dei debiti del "de cuius", in quanto la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell'art. 521 c.c., senza che, in ragione di ciò, assuma rilevanza l'omessa impugnazione dell'avviso di accertamento notificato al medesimo dopo l'apertura della successione, stante l'estraneità di detto chiamato alla responsabilità tributaria del "de cuius", circostanza che è, di conseguenza, legittimato a far valere in sede di opposizione alla cartella di pagamento.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 13639 del 30 maggio 2018)
7Cass. civ. n. 9225/2017
L’atto d’impugnazione notificato al solo chiamato all’eredità, che vi abbia rinunciato, è inammissibile per difetto di “legitimatio ad causam”, attesa l’efficacia retroattiva della rinunzia all’eredità ai sensi dell’art. 521 c.c..(Cassazione civile, Sez. VI-5, ordinanza n. 9225 del 10 aprile 2017)