Articolo 521 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Retroattività della rinunzia

Dispositivo

Note

(1) La rinuncia ha effetto retroattivo: il chiamato all'erede che vi abbia rinunciato è considerato come se non fosse mai stato chiamato. Il principio è analogo a quello che vale in tema di accettazione (v. art. 459 del c.c.) e ne condivide la medesima funzione: l'erede succede alde cuiussenza soluzione di continuità.

(2) Restano validi gli atti di conservazione, di vigilanza, di amministrazione temporanea compiuti dal chiamato prima della rinuncia ai sensi dell'art. 460 del c.c..

(3) La rinuncia all'eredità non obbliga il rinunziante ad abdicare anche al legato o alla donazione fatte in suo favore.

(4) Ove il legato sia stato lasciato in sostituzione della quota di legittima a cui il legatario aveva diritto quale legittimario (è il c.d. legato in sostituzione di legittima di cui all'art. 551 del c.c.) o per il legato e la donazione in conto di legittima di cui all'art. 552 del c.c. si applicano del disposizioni di cui alle norme citate.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 22839/2024

2Cass. civ. n. 37064/2022

3Cass. civ. n. 11832/2022

4Cass. civ. n. 24317/2020

5Cass. civ. n. 15871/2020

6Cass. civ. n. 13639/2018

7Cass. civ. n. 9225/2017