Articolo 522 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Devoluzione nelle successioni legittime

Dispositivo

Note

(1) Nelle successioni legittime, la parte di eredità del rinunziante viene devoluta, nell'ordine:- per rappresentazione (v. art. 467 ss. c.c.);- in caso di concorso tra genitori o ascendenti e fratelli o sorelle, se entrambi i genitori rinunciano o non possono succedere, la loro quota di eredità si devolve agli ascendenti ulterioriexart.571 c.3 del c.c.;- per accrescimento, ai sensi della disposizione in commento.

(2) L'accettazione dell'eredità effettuata dal coerede determina in via automatica l'accettazione anche della quota pervenuta per accrescimento.

(3) Qualora il rinunziante sia l'unico erede, l'eredità si devolve ai chiamati di ordine e grado ulteriore ai sensi degli articoli566 ss. del c.c.. In mancanza di altri successibili, l'eredità si devolve allo Stato (v. art. 586 del c.c.), che non può rinunciarvi (c.d. erede necessario).

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 29146/2022

2Cass. civ. n. 8021/2012