Articolo 524 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori

Dispositivo

Se taluno rinunzia (1), benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori (2), questi possono farsi autorizzare ad accettare (3) l'eredità in nome e luogo del rinunziante [2652] n. 1 c.c.], al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti (4).

Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia [2934] ss. c.c.].

Note

(1) Primo presupposto è che vi sia stata una rinunzia vera e propria all'eredità: la norma non si applica laddove il chiamato abbia perso il diritto di accettare per fatti diversi dalla rinunzia (es. prescrizione del diritto di accettare, decorso del termine stabilito dal giudice per accettareexart.481 del c.c.,etc...).

(2) Secondo presupposto è che la rinunzia abbia causato un danno ai creditori del rinunziante. Non è, invece, richiesta la frode, ossia la consapevolezza di arrecare tale danno.

(3) Concessa l'autorizzazione ad accettare, il rinunziante e i creditori che hanno esperito l'azione non divengono eredi poiché la rinunzia conserva i suoi effetti. I creditori hanno esclusivamente il diritto di soddisfarsi sui beni dell'eredità fino alla concorrenza del loro credito, l'eventuale rimanenza del patrimonio ereditario viene devoluta a norma di legge (v. art. 522 e523 del c.c.).

(4) La domanda giudiziale esperita dai creditori del rinunziante va trascritta sia nei confronti del rinunziante che di colui al quale l'eredità è stata successivamente devoluta, che deve essere anch'esso citato in giudizio. Ove tale formalità non venga adempiuta, il conflitto tra i terzi aventi causa dell'accettante e i creditori del rinunziante si risolve a vantaggio dei primi, a prescindere dal fatto che l'acquisto di questi sia stato trascritto successivamente alla trascrizione della domanda giudiziale proposta contro il rinunziante.

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. civ. n. 23/2025

Il legittimario totalmente pretermesso non è considerato tra i chiamati all'eredità. Di conseguenza, a differenza degli altri beneficiari della delazione ereditaria, che diventano eredi con l'accettazione, il legittimario pretermesso acquista la qualità di erede solo dopo aver esercitato con successo l'azione di riduzione per lesione di legittima. Pertanto, le Sezioni Unite della Corte devono risolvere la seguente questione: quale soluzione sia più corretta tra a) rivalutare lo strumento dell'impugnazione della rinuncia da parte dei creditori (previsto dall'art. 524 del codice civile), oppure b) accogliere la posizione più drastica, secondo cui l'azione ex art. 524 c.c., mediante la quale i creditori del rinunciante all'eredità chiedono di essere autorizzati all'accettazione con beneficio d'inventario, in nome e luogo del rinunciante stesso, non può essere esperita quando la rinuncia provenga dal legittimario pretermesso, non potendo quest'ultimo essere qualificato chiamato all'eredità, prima dell'accoglimento dell'azione di riduzione che abbia rimosso l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 23 del 2 gennaio 2025)

2Cass. civ. n. 1735/2024

La perdita del diritto di accettare l'eredità, conseguente all'omessa dichiarazione nell'ambito dell'"actio interrogatoria" ex art. 481 c.c., è priva di effetti qualora sia precedentemente intervenuta l'accettazione tacita del chiamato, poiché quest'ultima è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio "semel heres, semper heres". (Nella specie, la S.C. ha altresì escluso che il definitivo accoglimento dell'impugnazione, svolta ai sensi dell'art. 524 c.c. da un creditore, della rinunzia del debitore esecutato all'eredità - alla quale è equiparata la perdita del diritto di accettarla ex art. 481 c.c. - potesse spiegare effetti di giudicato nell'azione di accertamento della sua precedente accettazione tacita e nell'opposizione di terzo all'esecuzione promossa dai successivi chiamati).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1735 del 16 gennaio 2024)

3Cass. civ. n. 25347/2023

In tema di impugnazione della rinunzia all'eredità da parte dei creditori, l'azione ex art. 524 c.c. è ammissibile unicamente ove i creditori abbiano richiesto, ai sensi dell'art. 481 c.c., la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità, quando non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 25347 del 28 agosto 2023)

4Cass. civ. n. 7557/2022

L'azione per ottenere l'autorizzazione ad accettare l'eredita in nome ed in luogo del debitore rinunziante ha una mera funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, e non è perciò necessario che il credito stesso si presenti con le caratteristiche dell'esigibilità e della liquidità, ma é sufficiente che, analogamente a quanto avviene per l'azione surrogatoria e per la revocatoria, sussista una ragione di credito, anche se non ancora accertata nel suo preciso ammontare, e persino eventuale e condizionata.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 7557 del 8 marzo 2022)

5Cass. civ. n. 24524/2021

In tema di successione "mortis causa", ove il chiamato all'eredità vi abbia rinunciato, il creditore di questi che ne risulti pregiudicato può impugnare la rinuncia ai sensi dell'art. 524 c.c., onde ottenerne la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti e così agire sul patrimonio ereditario, fino a concorrenza delle proprie ragioni, senza che il chiamato stesso acquisisca la qualità di erede. Pertanto, non può neanche in astratto configurarsi un pregiudizio a carico del predetto creditore - in relazione ad un accordo fra rinunciante e chiamati per rappresentazione, finalizzato a circoscrivere o limitare nei soli rapporti interni l'efficacia della rinuncia - non potendo egli pretendere, al di là della tutela offertagli dal citato art. 524 c.c., che il proprio debitore acquisisca il titolo di erede in luogo dei chiamati di ordine successivo.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 24524 del 10 settembre 2021)

6Cass. civ. n. 15664/2020

L'azione ex art. 524 c.c. è ammissibile unicamente ove i creditori abbiano richiesto, ai sensi dell'art. 481 c.c., la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità quando non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 c.c. In caso contrario si finirebbe, per rimettere impropriamente in termini i creditori, anche con evidente pregiudizio dei successivi accettanti che confidano nella decorrenza di un termine prescrizionale per l'azione dei creditori inferiore a quello ordinario decennale.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 15664 del 23 luglio 2020)

7Cass. civ. n. 5994/2020

Per l'impugnazione della rinuncia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c. il presupposto oggettivo è costituito unicamente dal prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, i beni personali del rinunziante appaiono insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori; ove dimostrata da parte del creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell'attore. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/11/2016).(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 5994 del 4 marzo 2020)

8Cass. civ. n. 8519/2016

Per l'impugnazione della rinunzia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c., è richiesto il solo presupposto oggettivo del prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, fondate ragioni (nella specie, l'intervenuta dichiarazione di fallimento) facciano apparire i beni personali del rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 8519 del 29 aprile 2016)

9Cass. civ. n. 20562/2008

L'azione ex art. 524 cod. civ., mediante la quale i creditori del rinunciante all'eredità chiedono di essere autorizzati all'accettazione con beneficio d'inventario, in nome e luogo del rinunciante stesso, non può essere esperita quando la rinuncia provenga dal legittimario pretermesso, non potendo quest'ultimo essere qualificato chiamato all'eredità, prima dell'accoglimento dell'azione di riduzione che abbia rimosso l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 20562 del 29 luglio 2008)

10Cass. civ. n. 7735/2007

In caso di rinuncia all'eredità o di inutile decorso del termine all'uopo fissato, per impugnare la rinuncia e renderla inefficace i creditori debbono esperire l'azione prevista dall'art. 524 c.c., proponendo e trascrivendo la domanda anche nei confronti di chi si affermi quale avente causa degli altri chiamati all'eredità rispetto al medesimo immobile. Poiché tale azione produce in rapporto ai creditori del chiamato rinunciante i sostanziali effetti dell'azione revocatoria, al sequestro richiesto per assicurare gli effetti dell'accoglimento della domanda prevista dall'art. 524 applicabile la disciplina dettata dall'art. 2905 c.c., potendosi trascrivere il sequestro tanto nei confronti del dante causa del debitore che nei confronti di quest'ultimo al solo scopo di far accertare l'esistenza del credito vantato verso di lui; non è invece idonea al medesimo fine la semplice richiesta di sequestro conservativo dei beni oggetto della delazione ereditaria, atteso che verrebbe altrimenti elusa la disciplina degli effetti della trascrizione, la quale ha riguardo a situazioni tipiche, e considerato che detti beni non appartengono a chi è chiamato all'eredità. (Fattispecie anteriore all'entrata in vigore delle norme sul procedimento cautelare uniforme).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7735 del 29 marzo 2007)

11Cass. civ. n. 17866/2003

Il debitore rinunciante all'eredità è il solo soggetto passivamente legittimato all'azione intentata dai creditori ex art. 524 c.c., con la conseguenza che, al suo decesso, legittimato passivo risulta il suo erede quale persona che gli succede in universum ius, e, quindi, nella situazione di debitore rinunciante all'eredità, da cui scaturisce la legittimazione passiva de qua.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 17866 del 24 novembre 2003)

12Cass. civ. n. 3548/1995

L'azione esercitata dal creditore ai sensi dell'art. 524 c.c. per essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome ed in luogo del debitore rinunziante ha una funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, in quanto mira a rendere inopponibile al creditore la rinunzia e a consentirgli di agire sul patrimonio ereditario, rendendogli estranea la delazione del terzo chiamato per effetto della rinunzia da lui impugnata. Ne deriva che la legittimazione passiva spetta unicamente al debitore rinunciante, mentre i successivi chiamati che hanno accettato l'eredità possono considerarsi portatori di un interesse idoneo a consentire unicamente un intervento in causa adesivo dipendente, per sostenere le ragioni del debitore rinunziante, senza poter proporre domande proprie, diverse da quella di appoggio alla domanda della parte adiuvata.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3548 del 25 marzo 1995)

13Cass. civ. n. 2394/1974

Per l'esercizio dell'impugnazione della rinunzia ad un'eredità da parte dei creditori è richiesto un unico presupposto di carattere oggettivo, ossia che la rinunzia all'eredità da parte del debitore importi un danno per i suoi creditori, in quanto il suo patrimonio personale non basti a soddisfarli e l'eredità presenti un attivo. Non è necessario che siano consapevoli di tale danno i successivi chiamati all'eredità, i quali, a seguito della rinunzia del primo, l'abbiano accettata; né è necessario che la rinunzia all'eredità sia stata preordinata allo specifico scopo d'impedire ai creditori di soddisfarsi, e neppure occorre da parte del debitore la consapevolezza del pregiudizio loro arrecato. Quanto al presupposto del danno, basta che al momento della proposizione dell'azione di cui all'art. 524 c.c. il danno sia sicuramente prevedibile, nel senso che ricorrano fondate ragioni per ritenere per i beni personali del debitore possano non risultare sufficienti per soddisfare del tutto i suoi creditori. Diversamente dalla revocatoria, l'impugnazione della rinunzia da parte del debitore ad un'eredità di cui all'art. 524 c.c. non mira a rendere inefficace un atto di disposizione del patrimonio del debitore, che abbia ridotto la garanzia generica dei suoi creditori, in quanto, non avendo la delazione ereditaria natura patrimoniale, non essendo cioè un bene del patrimonio del chiamato, al quale attribuisce soltanto un potere, la di lui rinunzia non costituisce un atto di rinunzia in senso proprio, ma un semplice rifiuto, e non produce l'effetto della dismissione di beni entrati nel suo patrimonio, ma quello d'impedirne l'ingresso. L'azione dei creditori per farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del debitore rinunziante (art. 524 c.c.), differisce dalla surrogatoria, giacché non mira a far entrare i beni dell'eredità rinunziata nel patrimonio del debitore, il quale per effetto di essa non li acquista nemmeno fino alla concorrenza dei crediti fatti valere, e tuttavia risulta più vantaggiosa per i creditori che non l'azione surrogatoria, il cui esercizio non sarebbe ipotizzabile in caso di rinunzia non revocabile a norma dell'art. 525 c.c. I creditori, prima di esercitare l'azione di impugnazione della rinunzia all'eredità da parte del debitore, cui all'art. 524 c.c. non sono tenuti ad interpellare i successivi chiamati ed accettanti l'eredità, per sapere se intendano pagare i debiti del rinunziante, né costoro hanno un diritto di poter vendere essi stessi i beni ereditari, per poter esercitare la facoltà di provvedere a un tale pagamento mediante il ricavato.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2394 del 10 agosto 1974)