Articolo 525 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Revoca della rinunzia

Dispositivo

Fino a che il diritto di accettare l'eredità (1) non è prescritto (2) contro i chiamati che vi hanno rinunziato [480] c.c.], questi possono sempre accettarla (3), se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità.

Note

(1) Stante l'eccezionalità della previsione, la norma non si può estendere al legato la cui rinuncia è, quindi, irrevocabile.

(2) Per decorso del termine decennale di prescrizione o di quello fissato dal giudiceexart.481 del c.c..

(3) Benché la norma parli di revoca, è condivisa l'opinione che non si tratti di una vera e propria revoca. Se così fosse, infatti, in seguito alla revoca della rinuncia sarebbe consentito al soggetto di accettare l'eredità o meno in quanto tornerebbe nella posizione di chiamato. La "revoca" di cui all'art. 525 del c.c. produce, invece, gli effetti propri dell'accettazione dell'eredità.Quanto alla forma della revoca vi è chi ritiene che essa debba avere la stessa forma prevista per la rinunzia, in base al principio secondo il quale un atto che pone nel nulla un precedente atto per cui è prevista una determinata forma deve avvenire a sua volta con le medesime formalità.Di contro vi è chi ritiene che, essendo in realtà la revoca un'accettazione, questa possa avvenire con le medesime forme previste per l'accettazione, sia espressa che tacita.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 37927/2022

Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., in tema di rinunzia all'eredità, la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati, l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 37927 del 28 dicembre 2022)

2Cass. civ. n. 6070/2012

La rinunzia all'eredità non fa venir meno la delazione del chiamato, stante il disposto dell'art. 525 c.c. e non è, pertanto, ostativa alla successiva accettazione, che può essere anche tacita, allorquando il comportamento del rinunciante (che, nella specie, si era costituito in giudizio, allegando la sua qualità di erede e riportandosi alle difese già svolte dal "de cuius") sia incompatibile con la volontà di non accettare la vocazione ereditaria.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6070 del 18 aprile 2012)

3Cass. civ. n. 21014/2011

Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c. in tema di rinunzia all'eredità - la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati - l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 21014 del 12 ottobre 2011)

4Cass. civ. n. 16913/2011

La revoca della rinuncia all'eredità, di cui all'art. 525 c.c., non costituisce, anche sotto il profilo formale, un atto o negozio giuridico autonomo, bensì l'effetto della sopravvenuta accettazione dell'eredità medesima da parte del rinunciante, il cui verificarsi, pertanto, va dedotto dal mero riscontro della validità ed operatività di tale successiva accettazione, sia essa espressa o tacita (artt. 474 e segg. c.c.).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 16913 del 2 agosto 2011)

5Cass. civ. n. 8912/1998

Il chiamato all'eredità, che vi abbia inizialmente rinunciato, può, ex art. 525 c.c., successivamente accettarla (in tal modo revocando implicitamente la precedente rinuncia) in forza dell'originaria delazione — e sempre che questa non sia venuta meno in conseguenza dell'acquisto compiuto da altro chiamato —, ma non anche in forza di un accordo concluso tra il rinunziante ed i soggetti acquirenti dell'eredità, dovendo, in tal caso, escludersi ogni possibilità di revoca della precedente rinuncia per effetto del carattere indisponibile della delazione che, una volta venuta meno, non può efficacemente rivivere per volontà dei privati (oltre che per effetto del principio semel heres semper heres, in forza del quale chi abbia accettato l'eredità non può più legittimamente rinunciarvi, essendo l'accettazione, a differenza della rinuncia, un atto puro ed irrevocabile, giusto disposto dell'art. 475 c.c.).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8912 del 9 settembre 1998)

6Cass. civ. n. 2549/1966

L'irrevocabilità della rinuncia alla eredità, una volta intervenuta l'accettazione degli altri chiamati — accettazione che, peraltro, nel caso di concorso di eredi che abbiano già accettato, non ha bisogno di una specifica manifestazione di volontà, operandosi ipso iure, per diritto di accrescimento, l'acquisto della quota del rinunziante da parte dei coeredi che avrebbero concorso con lui — non si ricollega all'interesse di coloro che si avvantaggiano della rinunzia, bensì al carattere indisponibile della delazione, la quale, una volta caduta, non può essere fatta rivivere per volontà privata. Conseguentemente, l'assenso, prestato alla revoca della rinuncia da parte dei coeredi che hanno acquistato la quota di eredità del rinunciante, non può far rivivere in quest'ultimo la qualità di erede, ormai definitivamente perduta.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2549 del 19 ottobre 1966)