Articolo 525 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Revoca della rinunzia

Dispositivo

Note

(1) Stante l'eccezionalità della previsione, la norma non si può estendere al legato la cui rinuncia è, quindi, irrevocabile.

(2) Per decorso del termine decennale di prescrizione o di quello fissato dal giudiceexart.481 del c.c..

(3) Benché la norma parli di revoca, è condivisa l'opinione che non si tratti di una vera e propria revoca. Se così fosse, infatti, in seguito alla revoca della rinuncia sarebbe consentito al soggetto di accettare l'eredità o meno in quanto tornerebbe nella posizione di chiamato. La "revoca" di cui all'art. 525 del c.c. produce, invece, gli effetti propri dell'accettazione dell'eredità.Quanto alla forma della revoca vi è chi ritiene che essa debba avere la stessa forma prevista per la rinunzia, in base al principio secondo il quale un atto che pone nel nulla un precedente atto per cui è prevista una determinata forma deve avvenire a sua volta con le medesime formalità.Di contro vi è chi ritiene che, essendo in realtà la revoca un'accettazione, questa possa avvenire con le medesime forme previste per l'accettazione, sia espressa che tacita.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 37927/2022

2Cass. civ. n. 6070/2012

3Cass. civ. n. 21014/2011

4Cass. civ. n. 16913/2011

5Cass. civ. n. 8912/1998

6Cass. civ. n. 2549/1966