Articolo 527 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Sottrazione di beni ereditari

Dispositivo

Note

(1) Si parla in proposito di accettazione legale, coatta o presunta: la legge collega ad un determinato comportamento, a prescindere da una manifestazione di volontà in tal senso del chiamato, le conseguenze proprie dell'accettazione. Il chiamato decade dalla possibilità di rinunziare all'eredità e si considera erede puro e semplice.Per un'ulteriore ipotesi di accettazione legale si veda l'art. 485 c.1 del c.c..

(2) Il chiamato deve essere consapevole che i beni appartengono all'eredità. La norma, quindi, non si applica ove il chiamato si appropri di tali beni credendoli erroneamente propri.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 29146/2022

2Cass. civ. n. 21348/2014

3Cass. civ. n. 5274/2006

4Cass. civ. n. 6412/1984