Articolo 528 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Nomina del curatore
Dispositivo
Quando il chiamato non ha accettato l'eredità [460], [470] ss. c.c.] e non è nel possesso di beni ereditari [487] c.c.] (1), il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione [456] c.c.], su istanza delle persone interessate (2) o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità [460], [529] ss. c.c.] (3) (4).
Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia (5) e iscritto nel registro delle successioni [52], [53], [781] c.p.c., [193] (6).
Note
(1) La possibilità di nominare un curatore è limitata alle sole ipotesi in cui il chiamato non sia nel possesso dei beni ereditari poichè solo in questo caso il chiamato ha a disposizione tempi ristretti per accettare o meno l'eredità (v. art. 485 del c.c.) e, di conseguenza, limitato è il periodo in cui l'eredità rimane priva di titolare.
(2) Legittimati alla proposizione dell'istanza di nomina sono tutti coloro che vi abbiano interesse, per esempio i chiamati in subordine, i creditori ereditari e quelli del chiamato.
(3) Il comma è stato così modificato ai sensi dell'art. 145, D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).
(4) L'incaricato svolge un ufficio di diritto privato, ossia pone in essere un'attività nell'interesse altrui adempiendo ad un compito attribuitogli dalla legge. Il curatore non ha potere rappresentativo, cioè agisce in nome proprio e nell'interesse altrui (tutti coloro che hanno interesse all'eredità).
(5) La L. 24 novembre 2000, n. 340 (Legge di semplificazione 1999) ha abolito i fogli degli annunzi legali delle province, prevedendo quale unica forma di pubblicità la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(6) Il decreto va notificato, a cura del cancelliere, al nominato il quale ha la facoltà di accettare o meno l'incarico. Nel primo caso è tenuto a prestare giuramento (v. l' art. 193 disp. att. c.p.c.)
Massime giurisprudenziali (9)
1Cass. civ. n. 26567/2020
In tema di concordato preventivo avente natura liquidatoria, ove nel corso dell'esecuzione della procedura sopravvenga la morte del debitore concordatario, è applicabile, in via analogica, l'art. 12 l. fall., con la conseguenza che la procedura prosegue nei confronti dei suoi eredi, anche se costoro hanno accettato con beneficio d'inventario ovvero, nel caso previsto dall'art. 528 c.c., nei confronti del curatore dell'eredità giacente.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 26567 del 23 novembre 2020)
2Cass. civ. n. 27915/2017
Le disposizioni degli artt. 2702 c.c., 214 e 215 c.p.c., in tema di efficacia probatoria della scrittura privata che sia stata riconosciuta o che debba considerarsi come riconosciuta, si riferiscono al caso in cui il documento sia prodotto nei confronti del sottoscrittore, ovvero di un suo erede od avente causa; esse non riguardano, pertanto, la diversa ipotesi di produzione nei confronti del curatore dell'eredità giacente del sottoscrittore, il quale non soggiace all'onere di disconoscimento, non essendo la disciplina normativa sopra richiamata estensibile per analogia a chiunque possa trarre un vantaggio dalla caducazione della scrittura.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 27915 del 23 novembre 2017)
3Cass. civ. n. 25151/2014
Qualora l'atto di riassunzione del giudizio interrotto per morte della parte sia stato notificato nei confronti del solo chiamato all'eredità, che, lamentando il proprio difetto di "legitimatio ad causam", abbia successivamente rinunziato all'eredità, la sentenza di primo grado è nulla attesa l'efficacia retroattiva della rinunzia all'eredità con la conseguenza che il giudice d'appello deve rimettere il giudizio al primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., per consentire la regolarizzazione del contraddittorio, eventualmente previa nomina di un curatore dell'eredità giacente.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 25151 del 26 novembre 2014)
4Cass. civ. n. 6771/2001
Il provvedimento di nomina del curatore dell'eredità giacente, ex art. 528 c.c., è atto di volontaria giurisdizione privo del requisito della decisorietà e dell'attitudine ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale. Come tale non è suscettibile di impugnazione ex art. 111 Cost. né con il regolamento di competenza.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6771 del 17 maggio 2001)
5Cass. civ. n. 2611/2001
Nel concorso di più chiamati all'eredità, alcuni soltanto accettanti l'eredità stessa, non è legittimamente configurabile, con riguardo agli altri chiamati non accettanti, la fattispecie dell'eredità giacente pro quota (che giustifichi la nomina di un curatore ex artt. 528-532 c.c.), atteso che la funzione dell'istituto de quo è quello della conservazione ed amministrazione del patrimonio ereditario nel suo complesso, e non in una sola sua parte, in attesa della definitiva devoluzione a che ne abbia titolo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2611 del 22 febbraio 2001)
6Cass. civ. n. 5113/2000
Le disposizioni di cui agli artt. 528 e 529 c.c. in tema di nomina e di attività del curatore dell'eredità giacente presuppongono la mancata accettazione da parte dell'unico chiamato alla successione ovvero di tutti i destinatari della delazione ereditaria.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5113 del 19 aprile 2000)
7Cass. civ. n. 11619/1997
Il curatore dell'eredità giacente, nominato dal pretore a norma dell'art. 528 c.c., va annoverato fra gli ausiliari del giudice, dovendo intendersi per tale secondo la definizione datane dall'art. 68 c.p.c. (che, nel prevedere, oltre il custode e il consulente tecnico, gli altri ausiliari, nei casi previsti dalla legge o quando ne sorga la necessità, ha creato al riguardo una categoria aperta), il privato esperto in una determinata arte o professione ed in generale idoneo al compimento di atti che il giudice non può compiere da solo, temporaneamente incaricato di una pubblica funzione, il quale sulla base della nomina effettuata da un organo giurisdizionale secondo le norme del codice o di leggi speciali presti la sua attività in occasione di un processo in guisa da renderne possibile lo svolgimento o consentire la realizzazione delle particolari finalità (caratteristiche tutte riunite nella figura del curatore dell'eredità, ove si considerino l'impossibilità del pretore di provvedere da solo ai compiti di conservazione del patrimonio ereditario affidatigli dalla legge; la conseguente strumentalità delle funzioni del curatore, tenuto sotto giuramento, ex art. 193 disp. att. c.p.c., a custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredità, sotto l'attività di direzione e sorveglianza del giudice, da esplicarsi mediante appositi provvedimenti giudiziari; il provvedimento finale di chiusura della procedura, cui conseguono l'approvazione del rendiconto e la consegna all'erede del patrimonio convenientemente gestito). Pertanto, conformemente alla regola fissata dall'art. 52 disp. att. c.p.c., iI compito di liquidare il compenso al curatore dell'eredità giacente spetta, in sede camerale, al pretore che lo ha nominato, senza che a ciò sia d'ostacolo la circostanza che la suddetta liquidazione, con l'indicazione del soggetto tenuto a corrispondere il compenso, attenga a diritti soggettivi, posto chequesti ultimi, nell'ambito di quel procedimento ricevono tutela, sia in prime cure con la partecipazione allo stesso di ogni controinteressato sia in sede di gravame con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., (con correlativa inammissibilità di censure di insufficiente o contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato, e perciò, in particolare, di motivi attinenti all'erronea qualificazione dell'attività svolta dal curatore anche ai fini della scelta del parametro tariffario cui commisurare il compenso) e senza che la mancata previsione di un doppio grado di giudizio di merito, non imposto da alcuna norma della Carta fondamentale, possa dar luogo a dubbi di incostituzionalità.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 11619 del 21 novembre 1997)
8Cass. civ. n. 3087/1987
Per la giuridica configurabilità di un'eredità giacente ex art. 528 c.c. e per la connessa possibilità di nomina di un curatore della stessa da parte del pretore del mandamento ove si è aperta la successione, non è necessario che sia certa l'esistenza di un chiamato all'eredità il quale non l'abbia accettata e non sia nel possesso di beni ereditari, ma è sufficiente che si ignori se il de cuius abbia eredi e se questi siano ancora in vita, e ciò fin quando, essendo acquisita la certezza della loro inesistenza, non ne derivi la posizione di erede dello Stato.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3087 del 31 marzo 1987)
9Cass. civ. n. 1841/1982
La dichiarazione di giacenza dell'eredità, con conseguente nomina del curatore, postula unicamente, ai sensi dell'art. 528 c.c., che il chiamato all'eredità non l'abbia accettata e non sia nel possesso di beni ereditari, mentre a nulla rileva che il patrimonio relitto consista di soli debiti, poiché anche in tal caso è necessario che di esso vi sia un custode ed amministratore (ossia il curatore), il quale tuteli gli interessi di tutti i chiamati, dal primo all'ultimo, eventuale e necessario (lo Stato), sino alla devoluzione dell'eredità.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1841 del 23 marzo 1982)