Articolo 533 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Nozione
Dispositivo
L'erede (1) può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari (2) a titolo di erede o senza titolo alcuno (3), allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi (4) [71], [73], [534], [535], [2652] n. 7 c.c., [22] c.p.c.].
L'azione è imprescrittibile [948], [2934] c.c.], salvi gli effetti dell'usucapione [1158] ss. c.c.] rispetto ai singoli beni (5).
Note
(1) Legittimato attivo alla proposizione dell'azione di petizione di eredità è l'erede, sia legittimo che testamentario. Qualora vi siano più eredi, ciascuno può agire singolarmente, non essendovi litisconsorzio necessario con gli altri eredi. La proposizione di tale azione da parte del chiamato comporta l'accettazione tacita dell'eredità.Non è legittimato attivo il curatore dell'eredità giacente (v. art. 528 ss. c.c.) o l'acquirente dell'eredità (v. art. 1542 del c.c.).Chi agisce deve provare la morte delde cuius, la qualità di erede (se la vocazione è legittima basta provare il grado di parentela, se testamentaria è necessario produrre il testamento) e che i beni appartenevano all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione.
(2) Oggetto dell'azione possono essere tutti i beni ereditari ma anche una parte o una quota di questi. L'azione è esperibile non solo nei confronti dei beni di cui il defunto era proprietario o possessore, ma anche verso beni che quest'ultimo deteneva soltanto.
(3) Legittimato passivo è:- chi possiede a titolo di erede (c.d.possessio pro herede), cioè colui che ritiene di essere erede in base ad un titolo che invece non gli spetta;- chi possiede senza titolo (c.d.possessio pro possessore), ossia colui che possiede senza alcun titolo giustificativo.Se più persone possiedono i beni ereditari, l'azione deve essere esperita nei confronti di ciascuno di essi.
(4) Oltre alla condanna alla restituzione dei beni nei confronti di chi li possiede senza valido titolo giustificativo, l'azione accerta la qualità di erede in capo all'attore.
(5) L'azione è imprescrittibile perchè mira ad accertare la qualità di erede in capo all'attore, la quale una volta acquistata non viene meno ( v.semel heres semper heres). Il convenuto può, tuttavia, opporre l'intervenuta usucapione sui singoli beni.
Massime giurisprudenziali (18)
1Cass. civ. n. 9153/2025
In considerazione della natura recuperatoria dell'azione di petizione ereditaria e della sua differenza rispetto all'azione di rivendicazione, l'appartenenza del bene all'asse relitto, ove contestata, non è soggetta al rigoroso onere della c.d. probatio diabolica, come per la rivendicazione, e non impone, dunque, di dimostrare i vari trasferimenti della proprietà, in capo al de cuius, sino alla copertura del tempo sufficiente ad usucapire, essendo sufficiente, all'uopo, dimostrare l'inclusione del bene nell'asse relitto, anche attraverso prove presuntive, come la dichiarazione di successione e le intestazioni catastali.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 9153 del 7 aprile 2025)
2Cass. civ. n. 7577/2025
L'azione proposta dagli eredi per ottenere la dichiarazione di nullità di atti di disposizione patrimoniale compiuti dalla de cuius in vita, in quanto frutto di circonvenzione di incapace, non può essere qualificata come petitio hereditatis. Quest'ultima azione, infatti, presuppone che l'attore dimostri la propria qualità di erede e il possesso da parte del convenuto dei beni reclamati appartenenti all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 7577 del 21 marzo 2025)
3Cass. civ. n. 26951/2024
Nell'azione di divisione ereditaria è insita la petizione dell'eredità, ove si chieda la ricostruzione dell'asse relitto e l'inclusione in esso di beni sottratti da altro erede o da un terzo, tanto più che la sentenza di assegnazione dei beni ai condividenti costituisce titolo esecutivo, idoneo a consentire a ciascuno di essi di acquistare la piena proprietà dei cespiti rientranti nella quota, nonché il potere di esercitare le relative azioni, inclusa quella per il rilascio dei beni rispetto ai quali gli altri condividenti, per effetto dello scioglimento della comunione ereditaria, non hanno più titolo per proseguire la loro detenzione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 26951 del 17 ottobre 2024)
4Cass. civ. n. 8942/2024
Con la petizione ereditaria sono reclamabili soltanto i beni nei quali l'erede è succeduto mortis causa al de cuius e non quelli che, al momento dell'apertura della successione, sono già fuoriusciti dal patrimonio del defunto e che, pertanto, non possono essere considerati beni ereditari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva distinto le somme presenti su un conto corrente e prelevate dopo la morte del de cuius, da quelle presenti su un conto deposito titoli e prelevate prima della morte, riconoscendo l'esperibilità dell'azione solo nel primo caso).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 8942 del 4 aprile 2024)
5Cass. civ. n. 7871/2021
La "petitio hereditatis" si differenzia dalla "rei vindicatio", malgrado l'affinità del "petitum", in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede, ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'"universum ius" o di una quota parte di esso. Ne consegue, quanto all'onere probatorio, che, mentre l'attore in "rei vindicatio" deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella "hereditatis petitio" può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario; pertanto, deve ritenersi inammissibile il mutamento in corso di causa dell'azione di petizione ereditaria in azione di rivendicazione, anche quando non sia contestata dal convenuto la qualità di erede dell'attore, in quanto tale mancata contestazione non fa venire meno la funzione prevalentemente recuperatoria dell'azione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, senza incidere sulla radicale diversità - per natura, presupposti, oggetto e onere della prova - tra le due azioni.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 7871 del 19 marzo 2021)
6Cass. civ. n. 28665/2020
Nell'ipotesi di "petitio hereditatis" proposta dal successore "ex lege", la domanda di nullità del testamento formulata dall'attore alla prima udienza dopo la produzione in giudizio della scheda testamentaria da parte del convenuto, ponendosi in nesso di consequenzialità con la relativa difesa, è ammissibile ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 183, comma 4, c.p.c.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 28665 del 15 dicembre 2020)
7Cass. civ. n. 20024/2020
In tema di divisione dell'asse ereditario, qualora l'erede convenuto, in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del "de cuius", chieda l'adempimento dei diritti di credito da questo vantati nei confronti di altro coerede, può esperire l'azione di petizione dell'eredità che, ai sensi dell'art. 533 c.c., consente di chiedere sia la quota dell'asse ereditario sia il suo valore, assumendo natura di azione di accertamento o funzione recuperatoria. (Nella specie, è stato ritenuto che la domanda riconvenzionale con cui si rivendicava la qualità di unico erede, per rappresentazione, della madre del "de cuius", deceduta dopo questo, postulasse l'accertamento, fra l'attivo ereditario, anche di crediti allo stesso appartenuti, giacenti su conti correnti intestati alla ascendente, nei confronti di altro coerede per le somme di cui quest'ultimo si era illegittimamente appropriato prima della sua morte).(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 20024 del 24 settembre 2020)
8Cass. civ. n. 16409/2017
L’azione di petizione dell’eredità è intesa, innanzitutto, al riconoscimento della qualità di erede, la quale, costituendo un “prius” autonomo facente parte del “petitum” dell’azione rispetto al diritto all'acquisto dell’universalità dei beni del “de cuius” o di una quota di essi, importa, come conseguenza, che, ove sia proposta domanda di petizione di eredità, oltre che nei confronti di chi sia nel possesso dei beni ereditari dei quali si chiede la restituzione (e sia, perciò, passivamente legittimato rispetto ad essa), anche di altro soggetto che si dichiari erede, e formuli domanda riconvenzionale in tal senso, si dà luogo ad una situazione di cause scindibili ed autonome.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 16409 del 4 luglio 2017)
9Cass. civ. n. 22005/2016
L'accoglimento dell'azione di petizione ereditaria comporta non già la semplice restituzione alla massa dei beni oggetto della domanda, ma la reintegrazione delle quote lese, sicché, ove sia ordinata la restituzione di somme di denaro, sul relativo importo deve essere riconosciuta la rivalutazione, trattandosi di credito di valore. (Nella specie, il principio è stato affermato con riguardo al "quantum" in denaro, corrispondente alle somme portate da buoni fruttiferi incassati dal soggetto passivo della domanda di petizione ereditaria, del quale era stata ordinata la restituzione).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22005 del 31 ottobre 2016)
10Cass. civ. n. 22100/2015
L'imprescrittibilità della petizione di eredità, sancita dall'art. 533 c.c., non altera l'ordinario regime di prescrizione dei singoli diritti compresi nell'asse ereditario. (Principio affermato riguardo alla prescrizione di un credito ereditario).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22100 del 29 ottobre 2015)
11Cass. civ. n. 2148/2014
La petizione di eredità e l'azione di accertamento della qualità di erede differiscono tra loro in quanto, pur condividendo l'accertamento della qualità ereditaria, la prima è azione necessariamente recuperatoria, volta ad ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li possegga a titolo di erede o senza titolo, mentre l'altra è azione essenzialmente dichiarativa, eventualmente corredata da domanda accessoria di condanna non attinente alla restituzione dei beni ereditari. Pertanto, l'azione di accertamento della qualità di coerede, proposta nei confronti di chi possegga i beni ereditari a titolo di erede, corredata dalla domanda di rendiconto della gestione e corresponsione dei relativi frutti, non integra "petitio hereditatis", ma costituisce azione di accertamento con domanda accessoria di condanna.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2148 del 31 gennaio 2014)
12Cass. civ. n. 22915/2013
La petizione di eredità ha come presupposto indefettibile che la qualità di erede, al cui riconoscimento è preordinata, sia oggetto di contestazione da parte di chi detiene i beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, poiché, ove tale contestazione manchi, vengono meno le ragioni di specificità dell'azione di petizione rispetto alla comune rivendicazione, che ha, invero, lo stesso "petitum".(Cassazione civile, Sez. VI-2, sentenza n. 22915 del 8 ottobre 2013)
13Cass. civ. n. 14182/2011
L'azione di petizione di eredità non esige l'integrale contraddittorio di tutti i coeredi, sicché il possessore dei beni ereditari, convenuto in giudizio da uno solo degli eredi, nulla può opporre al riguardo, essendo sempre tenuto alla restituzione dei beni per intero, in quanto appartenenti all'eredità, mentre nei rapporti interni tra i coeredi la rivendicazione vale per la quota spettante a ciascuno di essi; con la conseguenza che, ove uno dei coeredi sia rimasto contumace nel giudizio di primo grado promosso dall'altro coerede, gli eredi di entrambi hanno facoltà di intervenire, anche in appello, nel relativo giudizio, chiedendo l'estensione degli effetti della domanda originaria, senza che possa configurarsi novità della domanda.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14182 del 27 giugno 2011)
14Cass. civ. n. 3181/2011
Con l'azione di petizione ereditaria l'erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è succeduto "mortis causa" al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario; ne consegue che tale azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che il "de cuius" abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo di assegni bancari, senza un'apparente causa di giustificazione, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto in disponibilità in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del "de cuius".(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3181 del 9 febbraio 2011)
15Cass. civ. n. 24034/2004
Qualora il convenuto non contesti la qualità di erede dell'attore, la petizione dell'eredità che, ai sensi dell'art. 533 c.c.,consente di chiedere sia la quota dell'asse ereditario sia il suo valore, può assumere natura di azione di accertamento o funzione recuperatoria. (Nella specie, è stato ritenuto che la domanda di divisione dell'asse ereditario, configurando l'azione di cui all'art. 533 c.c., postulava l'accertamento, fra l'attivo ereditario,anche del credito di cui il de cuius era titolare nei confronti di altro coerede perle somme da questi illegittimamente prelevate dal conto cointestato prima della sua morte).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 24034 del 28 dicembre 2004)
16Cass. civ. n. 10557/2001
La petitio hereditatis ha natura di azione reale, volta a conseguire il rilascio dei beni ereditari da colui che li possegga, vantando un titolo successorio che non gli compete, ovvero senza alcun titolo, e presuppone l'accertamento della sola qualità ereditaria dell'attore o di diritti che a costui spettano iure hereditatis, qualora siano contestati dalla controparte; la petitio hereditatis, pertanto, si differenzia dalla rei vindicatio malgrado l'affinità del petitum, in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'universum ius o di una quota parte di esso. Ne consegue, quanto all'onere probatorio che, mentre l'attore in rei vindicatio deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella petizione di eredità può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10557 del 2 agosto 2001)
17Cass. civ. n. 954/1986
La petitio hereditatis è diretta all'accertamento della qualità di erede allo scopo di acquisire l'universum ius del defunto il quale è comprensivo anche dei diritti personali di godimento e delle detenzioni qualificate corrispondenti all'esercizio di essi. Conseguentemente deve ritenersi che detta azione possa proporsi contro il terzo sfornito di titolo per ottenere la consegna di beni detenuti in vita dal de cuius a titolo di locazione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 954 del 18 febbraio 1986)
18Cass. civ. n. 1979/1974
Il criterio differenziatore tra l'azione di petizione di eredità e quella di rivendica consiste nella posizione del convenuto possessore, che — nel primo caso — non è in grado di opporre alcun titolo giustificativo, ovvero ne oppone uno che comporta l'attribuzione della qualità di erede, mentre — nell'altro — vanta un titolo diverso e specifico di legittimazione del proprio possesso.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 1979 del 6 luglio 1974)