Articolo 532 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Cessazione della curatela per accettazione dell'eredità

Dispositivo

(1)Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata [470], [586] c.c.] (2) (3).

Note

(1) La norma, benché indichi il curatore, deve intendersi riferita all'intero complesso di norma in tema di eredità giacente (v. articoli da528 a532 del c.c.).

(2) Rileva sia accettazione espressa che quella tacita; sia beneficiata che pura a semplice.Irrilevante è, invece, l'immissione dell'erede nel possesso dei beni ereditari.

(3) Ulteriori ipotesi che determinano la cessazione dell'eredità giacente sono l'esaurimento dell'attivo ereditario, in seguito al pagamento dei debiti ereditari, e la devoluzione dell'eredità allo Stato (v. art. 586 del c.c.).

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 2725/2023

In tema di successione ereditaria, la sentenza emessa nei confronti del curatore dell'eredità giacente fa stato e ha efficacia di giudicato anche nei confronti di coloro che, con l'accettazione, abbiano poi acquistato la qualità di erede, determinando la cessazione della curatela, atteso che il giudicato produce i suoi effetti nei confronti degli eredi e aventi causa delle parti originarie ovvero di chi subentra nella titolarità dei beni affidati, in assenza di un'iniziale accettazione, alla gestione e alla cura del curatore dell'eredità giacente.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 2725 del 30 gennaio 2023) Corte cost. n. 83/2021La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)", nella parte in cui non prevede tra le "spese anticipate dall'erario" l'onorario del curatore con riguardo al caso in cui la procedura di giacenza si sia conclusa senza accettazione successiva e con incapienza del patrimonio ereditario.(Corte costituzionale, sentenza n. 83 del 30 aprile 2021)

2Cass. civ. n. 5082/2006

Il curatore dell'eredità giacente, per ottenere la liquidazione del compenso per l'incarico espletato, deve proporre l'istanza nei confronti degli aventi diritto all'eredità, ovvero, ove i chiamati vi abbiano rinunciato, degli ulteriori successibili, oltre che degli eventuali creditori dell'eredità e dei soggetti comunque interessati a proporre azioni nei confronti dell'eredità medesima, instaurando nei loro riguardi il contraddittorio. In difetto, il procedimento di liquidazione è affetto da nullità, e non produce alcuna efficacia la pronuncia emessa dal giudice competente nei confronti dei contraddittori non sentiti. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha cassato il decreto impugnato ritenendo sussistente la violazione del contraddittorio, poichè, pur risultando dagli atti del procedimento che gli eredi legittimi del "de cuius" avevano rinunciato all'eredità anteriormente alla proposizione del ricorso da parte del curatore dell'eredità giacente per la liquidazione delle sue competenze, il contraddittorio si sarebbe, comunque, dovuto instaurare nei riguardi sia degli eventuali chiamati in rappresentanza degli eredi legittimi rinuncianti, sia dello Stato, chiamato per delazione successiva anche in caso di rinuncia dei chiamati per delazione diretta, oltre che dei creditori, pur esistenti, dell'eredità e, comunque, nei confronti dei soggetti titolari di diritti che li avrebbero legittimati a proporre azioni contro l'eredità giacente).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5082 del 9 marzo 2006)