Articolo 587 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Testamento
Dispositivo
Il testamento (1) è un atto revocabile [679] ss. c.c.] con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (2).
Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento [601] c.c.], anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale (3) (4).
Note
(1) Il testamento è un negozio giuridico:- tipico, in quanto espressamente previsto dall'ordinamento;- unilaterale e non recettizio: si accetta l'eredità e non il testamento;- formale: va stipulato nelle forme previste dalla legge, a pena di nullità (v. art. 601 ss. del c.c.);- unipersonale, cioè deve essere posto in essere da un'unica persona;- personalissimo: non è ammessa né la rappresentanza né la determinazione per opera di un terzo;- revocabile, con le forme previste dalla legge (v. art. 679 ss. del c.c.).
(2) Si parla in proposito di contenuto tipico: comprende sia le disposizioni a titolo universale che particolare (v. art. 588 del c.c.).
(3) E' il contenuto atipico del testamento (es. il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonioexart.256 del c.c., la riabilitazione dell'indegno,etc...).
(4) Con la L. 29 novembre 1990, n. 387 l'Italia ha aderito alla Convenzione internazionale di Washington del 26 ottobre 1973. È valido il testamento redatto secondo le disposizioni della Convenzione, anche in assenza dei requisiti formali previsti dalla legge italiana (si parla in proposito di testamento internazionale).
Massime giurisprudenziali (22)
1Cass. civ. n. 15387/2024
L'interpretazione del testamento è finalizzata a individuare l'effettiva volontà del testatore, valutando l'elemento letterale e logico. L'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale se il testatore ha inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio. Tale distinzione si basa sull'apprezzamento di fatto del giudice di merito, incensurabile in cassazione se congruamente motivato. La qualificazione dell'istituzione di erede ex certa re dipende dagli atti testamentari e dalle circostanze specifiche del caso.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 15387 del 3 giugno 2024)
2Cass. civ. n. 3352/2024
La dispensa del donatario dall'imputare la donazione alla propria quota di legittima, costituendo un autonomo negozio con funzione mortis causa destinato a produrre effetti dopo la morte del disponente, può essere revocata con un successivo testamento del donante, purché la revoca sia deducibile con certezza dal contesto della disposizione, senza possibilità di equivoci sul significato sia logico che letterale dell'espressione usata, restando conseguentemente esclusa l'utilizzabilità di elementi extracontrattuali e la desumibilità di una volontà in tal senso per implicito dalle disposizioni del testatore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, pur dando atto correttamente che la dispensa dall'imputazione ex se possa essere successivamente revocata, non aveva proceduto ad un esame specifico delle disposizioni testamentarie, ritenendo sufficiente l'esistenza di un successivo testamento).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3352 del 6 febbraio 2024)
3Cass. civ. n. 25521/2023
In tema d'interpretazione del testamento, qualora dal testo dell'atto non emerga con certezza l'effettiva intenzione del testatore e la portata della disposizione, l'interprete può, in via sussidiaria, ricorrere alla valutazione di elementi estrinseci alla scheda testamentaria, seppure sempre riferibili al disponente, quali ad esempio, la sua cultura, la mentalità, il suo ambiente di vita e le sue condizioni fisiche(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 25521 del 31 agosto 2023)
4Cass. civ. n. 25936/2021
Perché un atto costituisca disposizione testamentaria, è necessario che lo scritto contenga la manifestazione di una volontà definitiva dell'autore, compiutamente e incondizionatamente formata, diretta allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte; pertanto, ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma, occorrendo, altresì, l'accertamento dell'oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso. Siffatto accertamento - che, ove le espressioni contenute nel documento risultino ambigue o di valore non certo, presuppone la necessaria indagine su ogni circostanza, anche estrinseca, idonea a chiarire la portata, le ragioni e le finalità perseguite con la disposizione - involge un apprezzamento di fatto spettante al giudice del merito che, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 25936 del 24 settembre 2021)
5Cass. civ. n. 26988/2020
La dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile, può essere contenuta anche in un testamento; essa non costituisce autonoma forma di obbligazione, avendo solo effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della "contra se pronuntiatio", dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 26988 del 26 novembre 2020)
6Cass. civ. n. 10882/2018
L'interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio "mortis causa", è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione. Tuttavia, ove dal testo dell'atto non emergano con certezza l'effettiva intenzione del "de cuius" e la portata della disposizione, il giudice può fare ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/05/2014).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 10882 del 7 maggio 2018)
7Cass. civ. n. 10075/2018
Nell'interpretazione del testamento, la volontà del testatore deve essere ricostruita privilegiando gli elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della stessa, potendosi ricorrere a elementi estrinseci - quali ad esempio la personalità, la condizione sociale e l'ambiente di vita del testatore – solo in via sussidiaria, ove dal testo dell'atto non emerga con certezza l'effettiva intenzione del "de cuius".(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10075 del 24 aprile 2018)
8Cass. civ. n. 1993/2016
L'atto contenente disposizioni di carattere esclusivamente non patrimoniale può essere qualificato alla stregua di un testamento purché di questo abbia contenuto, forma e funzione, la quale ultima, in particolare, consiste nell'esercizio, da parte dell'autore, del proprio generale potere di disporre "mortis causa". (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza di un testamento olografo in una scrittura privata contenente il riconoscimento di figlio naturale, non evincendosi univocamente da essa la volontà del "de cuius" di determinare l'effetto accertativo della filiazione dopo la propria morte). (Rigetta, App. Perugia, 08/03/2011).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1993 del 2 febbraio 2016)
9Cass. civ. n. 15931/2015
In tema di interpretazione di un testamento, la volontà del testatore, alla stregua del principio generale di ermeneutica di cui all'art. 1362 c.c., va individuata sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria e non di ciascuna singola disposizione, sicché il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, purché non contrastante e antitetico. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito secondo cui l'espressione "somma", utilizzata dal testatore, dovesse intendersi nel significato proprio di "somma di denaro", e la generica dichiarazione di revoca espressa delle precedenti disposizioni dovesse ritenersi circoscritta alla sola frazione mobiliare del patrimonio del "de cuius").(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15931 del 28 luglio 2015)
10Cass. civ. n. 150/2014
Perché un atto costituisca manifestazione di ultima volontà, riconducibile ai negozi "mortis causa", non è necessario che il dichiarante faccia espresso riferimento alla sua morte ed all'intento di disporre dei suoi beni dopo la sua scomparsa, essendo sufficiente che lo scritto sia espressione di una volontà definitiva dell'autore, compiutamente e incondizionatamente manifestata allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che aveva qualificato come testamento olografo un biglietto autografo del "de cuius" recante la clausola "nessuno faccia osservazione a questo biglietto essendo scritto di sua propria mano").(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 150 del 8 gennaio 2014)
11Cass. civ. n. 6449/2008
Ai fini dell'attuazione delle disposizioni testamentarie, occorre far riferimento alla situazione patrimoniale esistente al momento dell'apertura della successione, ben potendo il testatore disporre anche di beni che non gli appartengono al momento della redazione del testamento ma rientranti nel suo patrimonio al momento della sua morte.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6449 del 11 marzo 2008)
12Cass. civ. n. 21477/2007
L'atto col quale taluno eriga una fondazione, disponendo che i beni ed i redditi di essa siano destinati, dopo la morte del fondatore, ad un proprio erede legittimario, costituisce un legato disposto con un testamento assimilabile a quello olografo, a nulla rilevando che l'atto costitutivo della fondazione non sia stato scritto di pugno del testatore, ove comunque sia incontestabile l'autenticità della sua sottoscrizione. Ne consegue che, nel suddetto caso, l'acquisto effettuato dal beneficiario ha natura successoria ed è assoggettabile all'imposta sulle successioni.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 21477 del 12 ottobre 2007)
13Cass. civ. n. 4022/2007
Nell'interpretazione del testamento il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente ed in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale mortis causa salvaguardando il rispetto, in materia, del principio di conservazione del testamento. Tale attività interpretativa del giudice del merito, se compiuta alla stregua dei suddetti criteri e con ragionamento immune da vizi logici, non è censurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, rilevandone la congruità della motivazione in base alla quale si era ritenuto che il testatore non aveva voluto istituire un erede, ma aveva, invece, previsto soltanto un onere a carico dell'erede, individuato secondo le norme della successione legittima in mancanza di istituzione testamentaria di erede, pur col singolare esito di utilizzazione dell'intero patrimonio ereditario per il soddisfacimento di quell'onere, volto alla realizzazione di un asilo nido, in apposita località, a beneficio di bambini extracomunitari).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4022 del 21 febbraio 2007)
14Cass. civ. n. 20204/2005
In tema di interpretazione del testamento,qualora dall'indagine di fatto riservata al giudice di merito risulti già chiara,in base al contenuto dell'atto, la volontà del testatore, non è consentito — alla stregua del primario criterio ermeneutico della letteralità — il ricorso ad elementi tratti aliunde ed estranei alla scheda testamentaria.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 20204 del 19 ottobre 2005)
15Cass. civ. n. 15130/2005
In tema di interpretazione del testamento, al fine di stabilire se sia stata prevista l'attribuzione separata e simultanea a soggetti diversi della nuda proprietà e dell'usufrutto dei beni ereditari ovvero se sia configurabile la sostituzione fedecommissaria di colui che, essendo stato designato erede universale, sia obbligato — in virtù di una duplice chiamata secondo un ordine successivo — a conservare e restituire alla propria morte i beni a favore del sostituito, al quale viene trasmesso il medesimo diritto attribuito all'istituito, l'indagine non può limitarsi a valorizzare esclusivamente l'espressione «vita natural durante» usata dal testatore con riferimento alla disposizione a favore di uno dei soggetti onorati; infatti, la durata della vita del beneficiario assume rilievo sia nel caso in cui sia attribuito il diritto di usufrutto, sia nell'ipotesi in cui venga conferito il diritto di proprietà piena a favore dell'istituito nella sostituzione fedecommissaria, atteso che la durata della vita dell'usufruttuario costituisce la misura temporale del diritto reale conferito ed è al termine della vita dell'onorato che diventa operante la chiamata dei sostituiti nella sostituzione fedecommissaria.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15130 del 18 luglio 2005)
16Cass. civ. n. 7422/2005
L'interpretazione della volontà del testatore espressa nella scheda testamentaria, risolvendosi in un accertamento di fatto demandato al giudice di merito, è compito esclusivo di questo, nel senso che a lui è riservata la scelta e la valutazione degli elementi di giudizio più idonei a ricostruire la predetta volontà, potendo egli avvalersi in tale attività interpretativa, ovviamente con opportuni adattamenti per la particolare natura dell'atto, delle stesse regole ermeneutiche di cui all'art. 1362 c.c.; con la conseguenza che, se siffatta operazione è compiuta nel rispetto del predette regole e se le conclusioni che vengono tratte sono aderenti alle risultanze processuali e sorrette da logica e convincente motivazione, il giudizio formulato in quella sede non è sindacabile in sede di legittimità.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7422 del 11 aprile 2005)
17Cass. civ. n. 14548/2004
Nell'interpretazione di una scheda testamentaria, da condurre essenzialmente sulla base del dato testuale, possono legittimamente assumere rilievo anche elementi estrinseci (purché riferibili al testatore), quali, ad esempio, il grado di cultura del de cuius atteso che l'interpretazione degli atti di ultima volontà è sempre caratterizzata, rispetto all'ermeneutica contrattuale, da una più intensa ricerca della volontà concreta e da un più frequente ricorso all'integrazione con elementi estrinseci ad essi, sicché l'identificazione della persona onorata dalla disposizione testamentaria, fatta dal testatore in modo impreciso ed incompleto, non rende nulla la disposizione stessa quando, dal contesto del testamento o altrimenti, sia possibile determinare, in modo serio e senza possibilità di equivoci, il soggetto che il testatore ha voluto beneficiare.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14548 del 30 luglio 2004)
18Cass. civ. n. 3939/2001
L'esistenza o meno di un patrimonio nella disponibilità del de cuius non incide sulla validità del testamento non essendo prescritta detta condizione da alcuna norma di legge. Peraltro, di tale patrimonio possono far parte non solo i beni che appartengono al testatore al momento della morte, ma anche l'eventuale diritto di veder riconosciuta la proprietà su beni che apparentemente appartengono ad altri, nel qual caso l'erede istituito è legittimato a proporre tutte le azioni che avrebbe potuto iniziare il suo dante causa per conseguire la proprietà contestata, nonché a coltivare tutte le azioni che quest'ultimo aveva già proposto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3939 del 19 marzo 2001)
19Cass. civ. n. 12861/1993
L'interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua delle regole ermeneutiche di cui all'art. 1362 c.c. (applicabili, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria), va individuata sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria, con riferimento, essenzialmente casi dubbi, anche ad elementi estrinseci della scheda, come la cultura, la mentalità e l'ambiente i vita del testatore. Ne deriva che il giudice di ferito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastante ed antitetico, e si prestino ad esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del de cuius (nel ribadire tali principi, la S.C. ha annullato la decisione di merito che, in relazione ad un'istituzione di erede risolutivamente condizionata, aveva equiparato, al fine dell'avveramento della condizione si sine liberis decesserit, i figli adottivi a quelli legittimi, alla stregua esclusivamente dei parametri normativi di cui agli artt. 536 e 567 c.c.).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12861 del 28 dicembre 1993)
20Cass. civ. n. 8668/1990
Nell'interpretazione del testamento il ricorso ad elementi estrinseci è consentito soltanto in via sussidiaria, ove cioè dal testo dell'atto non emerga con certezza l'effettiva volontà del de cuius, sempreché trattisi di elementi riferibili allo stesso, quali ad esempio la sua mentalità, cultura, condizione sociale, consuetudine di rapporti ecc., e non anche ai fini dell'indagine volta a stabilire se una lettera, e cioè uno scritto non avente la veste formale di un testamento, abbia il contenuto di una disposizione di ultima volontà dell'autore, senza che al riguardo possa attribuirsi rilevanza ad una dichiarazione resa ad un notaio dal coniuge del de cuius, dovendo l'anzidetta indagine essere condotta alla stregua dell'esclusivo esame dell'atto.–Perché si abbia una disposizione di ultima volontà e quindi esista un negozio mortis causa, è necessario che lo scritto contenga la manifestazione di una volontà definitiva dell'autore nel senso che essa si sia compiutamente ed incondizionalmente formata e manifestata e sia diretta a disporre attualmente, in tutto o in parte, dei propri beni per il tempo successivo alla morte.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8668 del 24 agosto 1990)
21Cass. civ. n. 2107/1990
Il giudice del merito, nell'interpretazione del testamento, la quale si risolve in un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici, può attribuire alle espressioni adoperate nell'atto un significato diverso da quello tecnico o letterale, purché non contrastante o antitetico, quando valutando la scheda nel suo complesso e tenendo conto dell'ambiente di vita del de cuius, tale diverso significato si presti ad esprimere in modo più adeguato e coerente la reale intenzione del defunto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2107 del 15 marzo 1990)
22Cass. civ. n. 2632/1984
Per l'esistenza di un legato non basta l'espressione della volontà del testatore che quel determinato bene sia di proprietà del beneficiario, ma occorre la volontà di attribuire il bene per causa di morte, secondo l'espresso disposto dell'art. 587 c.c., con la conseguenza che non può configurarsi un siffatto negozio testamentario, qualora il testatore, nella scheda testamentaria, abbia adottato una dichiarazione di scienza col riconoscere la proprietà attuale di determinati beni in capo ad un determinato soggetto al momento della confezione del testamento. (Nella specie, il testatore nel lasciare in eredità ad un terzo un proprio immobile, aveva dichiarato, nel testamento, che tutto ciò che si trovava in tale immobile era già di proprietà del terzo istituito. In tale dichiarazione il giudice del merito, sulla base del rilievo che intenzione del testatore era quella di attribuire al terzo la proprietà anche di tali mobili, aveva ravvisato l'istituzione di un legato, attesa la consapevolezza del testatore circa la non rispondenza della dichiarazione alla reale situazione e per l'irrilevanza giuridica della formulazione letterale della disposizione. La S.C., sulla base del principio di cui alla massima hacassato la decisione).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2632 del 26 aprile 1984)