Articolo 588 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare

Dispositivo

Le disposizioni testamentarie (1), qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale [637] c.c.] e attribuiscono la qualità di erede [625] c.c.], se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore (2) [674] c.c.]. Le altre disposizioni sono a titolo particolare [631] c.c.] e attribuiscono la qualità di legatario (3) [649] c.c.].

L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio (4) [734] c.c.].

Note

(1) Fondamentale è la distinzione tra disposizioni a carattere universale e particolare, in quanto la disciplina normativa è nettamente diversa in relazione:- al modo di acquisto: l'eredità va accettata, il legato si acquistaipso iure;- al tipo di rapporto in cui si succede: l'erede succede sia nei rapporti attivi che passivi, il legatario solo nei primi;- alla responsabilità: l'edere risponde ancheultra vires, salvo beneficio di inventario, il legatario solo nei limiti di quanto ricevuto.

(2) L'erede è colui che succede per l'intero o in una quota ideale, ossia in una frazione matematica dell'intero (si parla rispettivamente diheres ex asseoex parte).Di norma la quota è composita, comprende cioè una frazione di tutte le componenti del patrimonio ereditario (es. immobili, mobili, denaro,etc...), salvo diversa indicazione del testatore.

(3) Il legatario succede in una parte del patrimonio (e non in una quota di esso come l'erede).

(4) Si parla in proposito di istituzione di eredeex re certa,che ricorre qualora il testatore abbia assegnato i singoli beni come quota del patrimonio.

Massime giurisprudenziali (22)

1Cass. civ. n. 15400/2024

L'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale se il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni.–Ai fini dell'individuazione del legato in sostituzione di legittima, non occorre che la scheda testamentaria usi formule sacramentali; è sufficiente che risulti l'intenzione del "de cuius" di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 15400 del 3 giugno 2024)

2Cass. civ. n. 15387/2024

L'istituzione di erede ex art. 588 c.c. non è esclusa per il caso che i soli beni mobili siano assegnati a soggetti diversi da chi è stato beneficiato dei beni immobili, ben potendo anzi proprio la differenziazione delle varie componenti patrimoniali, in quanto oggetto di distinte attribuzioni, far ipotizzare un concorso di institutiones ex re certa, ma non anche denotare che ogni singola assegnazione sia necessariamente un legato.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 15387 del 3 giugno 2024)

3Cass. civ. n. 8319/2024

L'accoglimento della domanda di nullità del legato non determina l'accrescimento delle altre quote di legati ai sensi dell'art. 675 c.c., dal momento che la previsione da parte del de cuius di attribuire i beni oggetto di legato secondo precise e predeterminate quote esclude l'applicazione di tale istituto, ma realizza una fattispecie assimilabile a quella della sopravvenienza di beni da assegnarsi a colui che è istituito erede ex re certa, secondo la previsione dell'art. 588 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8319 del 27 marzo 2024)

4Cass. civ. n. 42121/2022

In materia testamentaria, l'istituzione di beni in quota da parte del testatore impone di accertare, attraverso qualunque mezzo utile per ricostruirne la volontà, ma comunque secondo un'applicazione ermeneutica rigorosa della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 558 c.c., se l'intenzione del testatore sia stata quella di attribuire quei beni e soltanto quelli come beni determinati e singoli ovvero, pur indicandoli nominativamente, di lasciarli quale quota del suo patrimonio, avendosi, nel primo caso, una successione a titolo particolare o legato e, nel secondo, una successione a titolo universale e istituzione di erede, la quale implica che, in seguito ad esame del complesso delle disposizioni testamentarie, resti accertata l'intenzione del testatore di considerare i beni assegnati come quota della universalità del suo patrimonio.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 42121 del 31 dicembre 2022)

5Cass. civ. n. 28259/2022

In tema di distinzione tra erede e legatario ai sensi dell'art. 588 cod. civ., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (institutio ex re certa) qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire beni singoli ed individuati.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 28259 del 28 settembre 2022)

6Cass. civ. n. 24310/2022

Il connotato essenziale della istituzione di erede "ex re certa" non va ricercato nell'implicita volontà del testatore di attribuire all'istituito la totalità dei beni di cui egli avrebbe potuto disporre al momento della confezione del testamento, ma nell'assegnazione di un bene determinato, o di un complesso di beni determinati, come quota del suo patrimonio; risolta la questione interpretativa nel senso della istituzione "ex re", l'erede in tal modo istituito può partecipare anche all'acquisto di altri beni, se del caso in concorso con l'erede legittimo e, quindi, raccoglierli in proporzione della sua quota, da determinarsi in concreto mediante il rapporto proporzionale tra il valore delle "res certae" attribuitegli ed il valore dell'intero asse ereditario.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 24310 del 5 agosto 2022)

7Cass. civ. n. 9487/2021

In mancanza di una manifestazione contraria all'apertura della successione legittima, i beni consapevolmente esclusi sono attribuiti al chiamato ex lege. La quota dell'istituito ex re è determinata, perciò, in base al rapporto fra le cose attribuite e il valore globale dei beni che il testatore sapeva di possedere in quel dato momento, tenuto conto anche di quelli non contemplati nel testamento. Nella quota differenziale, formata dalle altre cose dell'asse, succede l'erede legittimo; nella stessa proporzione, in forza della virtù espansiva che costituito connotato essenziale della vocazione a titolo universale, si ripartiranno fra erede testamentario e legittimo i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti dopo la confezione della scheda.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 9487 del 9 aprile 2021)

8Cass. civ. n. 15661/2020

La disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario al momento della sua morte è un legato di specie; per converso, il legato di somme di denaro, senza indicazione di un conto specifico, va qualificato legato di genere con conseguente applicazione dell'art. 653 c.c.. Ed infatti, solo nel primo caso è evidente l'intenzione del "de cuius" di attribuire non un generico ammontare numerario, ma piuttosto il diritto ad esigere il capitale e gli interessi presenti su un conto in un determinato momento. ((Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 15661 del 23 luglio 2020)

9Cass. civ. n. 6125/2020

In tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 c.c., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni, così che l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva interpretato come disposizione a titolo universale l'attribuzione testamentaria di beni determinati, valorizzando, sia il fatto che al beneficiato fosse stata assegnata la generalità dei beni mobili, oltre che la quota di un immobile, sia le peculiari espressioni allo stesso riservate dal testatore, attestanti un trattamento, sul piano del riconoscimento affettivo, differente rispetto a quello destinato agli altri soggetti indicati nel testamento).(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 6125 del 5 marzo 2020)

10Cass. civ. n. 30082/2019

Al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie risulti l'inequivoca volontà del "de cuius" di tacitare il legittimario con l'attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, laddove, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi "in conto" di legittima. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha condiviso la decisione della corte territoriale, che aveva individuato nella scheda testamentaria due simultanee istituzioni : un legato in sostituzione di legittima in favore della moglie avente ad oggetto l'usufrutto legale di tutta la sua proprietà, in contrapposizione all'istituzione di eredi dei figli). (Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 28/08/2015).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 30082 del 19 novembre 2019)

11Cass. civ. n. 17868/2019

L'"institutio ex re certa", quando non comprende la totalità dei beni, non importa attribuzione anche dei beni che non formarono oggetto di disposizione, i quali si devolvono secondo le norme della successione legittima, destinata ad aprirsi ai sensi dell'art. 457, comma 2, c.c. ogni qual volta le disposizioni a titolo universale, sia ai sensi del comma 1, sia ai sensi del comma 2 dell'art. 588 c.c., non ricostituiscono l'unità. Invero il principio che la forza espansiva della vocazione a titolo universale opera anche in favore dell'istituito "ex re certa", va inteso nel senso che l'acquisto di costui non è limitato in ogni caso alla singola cosa attribuita come quota, ma si estende proporzionalmente ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 17868 del 3 luglio 2019)

12Cass. civ. n. 17122/2018

In tema di delazione dell'eredità, non vi è luogo alla successione legittima agli effetti dell'art. 457, comma 2, c.c., in presenza di disposizione testamentaria a titolo universale, sia pur in forma di istituzione "ex re certa", tenuto conto della forza espansiva della stessa per i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'erede testamentario fosse succeduto nella proprietà della cappella realizzata in esecuzione di un onere apposto all'istituzione di erede ed al legato, essendo indifferente chi, tra erede e legatario, l'avesse concretamente realizzata).(Cassazione civile,Sez. Unite, ordinanza n. 17122 del 28 giugno 2018)

13Cass. civ. n. 23393/2017

Nell'interpretazione del testamento il giudice di merito, mediante un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se congruamente motivato, deve accertare, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento: in particolare, l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/10/2011).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 23393 del 6 ottobre 2017)

14Cass. civ. n. 15239/2017

La successione legittima può coesistere con quella testamentaria nell'ipotesi in cui il "de cuius" non abbia disposto con il testamento della totalità del suo patrimonio ed in particolare, nel caso di testamento che, senza recare istituzione di erede, contenga soltanto attribuzione di legati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in applicazione di detto principio ed in mancanza di formale istituzione di erede, aveva qualificato come legatario il beneficiario "mortis causa" di una specifica consistenza immobiliare, non rilevando, in senso contrario, che lo stesso fosse stato altresì onerato di partecipare alle spese funerarie del "de cuius" né, tantomeno, la mancata menzione, nel testamento, di altri soggetti o di altri beni, la cui inesistenza non era stata dimostrata).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15239 del 20 giugno 2017)

15Cass. civ. n. 6972/2017

In tema di successione testamentaria, l'"institutio ex re certa" ha ad oggetto un bene determinato e solo di riflesso la quota, sicché l'alienazione successiva del bene attribuito implica la revoca della istituzione di erede o l'attribuzione di una quota maggiore rispetto a quella assegnata a favore di altro coerede, senza che possa trovare applicazione l'art. 686 c.c. in materia di legato in quanto l'art. 588, comma 2, c.c. consente di determinare la quota spettante all'erede sulla base del valore dei beni assegnati ed in rapporto al valore del restante patrimonio eventualmente assegnato ad altri coeredi.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 6972 del 17 marzo 2017)

16Cass. civ. n. 24163/2013

In tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 cod. civ., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni. L'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 24163 del 25 ottobre 2013)

17Cass. civ. n. 1066/2007

In tema di interpretazione del testamento, l'institutio ex re certaconfigura, ai sensi dell'art. 588 c.c., una successione a titolo universale nel patrimonio delde cuiusqualora il testatore, nell'attribuire determinati beni, abbia fatto riferimento alla quota di legittima spettante all'istituito, avendo in tal modo inteso considerare i beni come una frazione rappresentativa dell'intero patrimonio ereditario.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1066 del 18 gennaio 2007)

18Cass. civ. n. 3016/2002

In materia di distinzione tra erede e legatario, l'assegnazione di beni determinati deve interpretarsi, ai sensi dell'art. 588 c.c., come disposizione erditaria (institutio ex re certa), qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato, se abbia voluto attribuirgli singoli individuati beni. L'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi, si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito, ed è, quindi, incensurabile in sede di legittimità se conseguentemente motivato.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3016 del 1 marzo 2002)

19Cass. civ. n. 9467/2001

Al fine di distinguere tra disposizioni testamentarie a titolo universale — che, indipendentemente dalle espressioni e dalle denominazioni usate dal testatore, sono attributive della qualità di erede — e disposizioni a titolo particolare — che, invece attribuiscono la sola qualità di legatario — il giudice deve compiere sia una indagine di carattere oggettivo riferita al contenuto dell'atto sia una indagine di carattere soggettivo riferita all'intenzione del testatore. Ne consegue che soltanto in seguito a tali duplici indagini — che sono di competenza del giudice del merito e i cui risultati non sono censurabili in sede di legittimità se congruamente motivati — può stabilirsi se attraverso l'assegnazione di beni determinati il testatore abbia inteso attribuire una quota del proprio patrimonio unitariamente considerato (sicché la successione in esso è a titolo universale) ovvero abbia inteso escludere l'istituzione dell'universum ius (sicché la successione è a titolo di legato).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 9467 del 12 luglio 2001)

20Cass. civ. n. 5895/1994

La volontà di diseredazione di alcuni successibili può valere a fare riconoscere una contestuale volontà di istituzione di tutti gli altri successibili non diseredati solo quando, dallo stesso tenore della manifestazione di volontà o dal tenore complessivo dell'atto che la contiene, risulti la effettiva esistenza della anzidetta autonoma positiva volontà del dichiarante, con la conseguenza che solo in tal caso è consentito ricercare, anche attraverso elementi esterni e diversi dallo scrittol'effettivo contenuto della volontà di istituzione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5895 del 18 giugno 1994)

21Cass. civ. n. 6516/1986

L'avere il testatore attribuito a taluno singoli beni facenti parte del suo patrimonio non comporta necessariamente il carattere di legato dell'attribuzione, poiché per stabilire se questa sia a titolo universale o a titolo particolare occorre stabilire se la disposizione sia stata fatta dal disponente in relazione al complesso del suo patrimonio, all'universum ius, oppure secondo una specifica individuazione dell'oggetto attribuito, in sé considerato e senza relazione alcuna con l'intero e globale patrimonio stesso. Pertanto, quando l'attribuzione di quota del patrimonio, ancorché individuata quanto al suo aspetto materiale nei componenti, avviene per classi o gruppi di beni (come, come ad es.: tutti i mobili o tutti gli immobili, e/o quote di essi) è da ritenere, se altri elementi intrinseci della scheda non depongano chiaramente il contrario, che l'attribuzione stessa abbia luogo a titolo universale, onde il beneficiario acquista la qualità di erede e non già quella di legatario. (Nella specie i giudici del merito avevano considerato a titolo universale la disposizione con cui il testatore attribuiva ad un soggetto la nuda proprietà di tutti i beni immobili e ad altro la proprietà di tutti i beni mobili. La Corte di cassazione ha ritenuto incensurabile, perché adeguatamente motivata, tale interpretazione della volontà del disponente).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6516 del 6 novembre 1986)

22Cass. civ. n. 5625/1985

Ai sensi del secondo comma dell'art. 588 c.c. l'assegnazione di beni determinati (institutio ex re certa) può essere interpretata come disposizione a titolo universale qualora risulti che il testatore, pur avendo indicato beni determinati, abbia in effetti inteso assegnare questi come quota del patrimonio ereditario. A tal fine l'indagine, di carattere obiettivo circa il contenuto dell'atto, nel senso dell'attribuzione dell'universalità dei beni o di una quota aritmetica di essi oppure dell'attribuzione di un bene o di un complesso di beni determinati, è di carattere soggettivo sull'intenzione del testatore, e deve essere più completa e penetrante di quella necessaria quando invece il testatore detta le disposizioni con riferimento alla quantità indeterminata dei suoi beni.–La qualità di erede non può essere desunta che dal contenuto obiettivo del testamento, essendo irrilevante a tal fine l'indagine sul comportamento degli eredi o dei legatari e sull'interpretazione che gli stessi abbiano dato al testamento.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5625 del 16 novembre 1985)