Articolo 604 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Testamento segreto
Dispositivo
(1)Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo [598] c.c.]. Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato [607] c.c.].
Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell'atto di ricevimento (2).
Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto (3).
Note
(1) Il testamento segreto si compone di due elementi: la scheda testamentaria (il c.d. "testamento" di cui all'art. 604 del c.c.) e l'atto di ricevimento (v. art. 605 del c.c.). Il primo, predisposto dal testatore o da altro soggetto, riporta le ultime volontà del testatore. Il secondo dà atto che il testatore, alla presenza di due testimoni, ha consegnato di persona al notaio la scheda dichiarando che in essa sono contenute le sue volontà testamentarie.
(2) Se, in realtà, l'impedimento non esisteva, il testamento segreto si considera non sottoscritto ed è, di conseguenza, nullo (v. art. 606 c. 1 del c.c.).
(3) Non può fare testamento segreto il cieco, l'analfabeta, ecc.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 2723/1973
La norma di cui all'art. 604, comma primo, c.c., secondo cui il testamento segreto, se è scritto in tutto o in parte da altri o se è scritto con mezzimeccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore in ciascun mezzo foglio, unito o separato, tende a garantire la certezza che il testatore abbia avuto la possibilità di leggere il contenuto del documento e, conseguenzialmente, a fare sorgere la presunzione legale che tale lettura sia stata effettuata. Tale funzione non viene assolta ove la dislocazione delle sottoscrizioni non sia tale da assicurare che il controllo, da parte del testatore, sia stato esteso a tutta l'entità spaziale del documento, affinché, anche per effetto di interpolazioni, sostituzioni, trafugamenti, occultamenti maliziosi di chi ha provveduto alla scrittura, il testatore non abbia avuto modo di prendere visione di tutte e di ciascuna delle clausole inserite nell'intero contesto del documento, con la conseguenza che la sottoscrizione del testatore in ciascun mezzo foglio è necessaria anche quando si tratta di un foglio unico piegato in due, in guisa da formare due pagine con quattro facciate.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2723 del 24 ottobre 1973)