Articolo 605 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Formalità del testamento segreto
Dispositivo
(1)La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con una impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione.
Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente (2) al notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Il testatore, se è muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo è stato scritto da altri [604] c.c.].
Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta dei sigilli, e l'assistenza dei testimoni a tutte le formalità (3) [606] c.c.].
L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.
Se il testatore non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto della consegna, si osserva quel che è stabilito circa il testamento per atto pubblico [603] comma 3, [619] c.c.]. Tutto ciò deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti (4) [607], [608] c.c.].
Note
(1) Il momento perfezionativo del testamento segreto si ha con l'ultimo atto del verbale di ricevimento effettuato dal notaio. La capacità di agire del testatore, la priorità o meno rispetto ad altri testamenti va valutata in relazione a tale momento.
(2) Essendo iltestamento(v. art. 587 del c.c.) un negozio personalissimo, la consegna non può essere effettuata da un rappresentante del testatore.
(3) Ai sensi dell'art. 607 del c.c. il testamento segreto, in difetto di taluni requisiti formali, può valere come testamento olografo se è autografo, datato e sottoscritto dal testatore (c.d. conversione formale).
(4) Si evita in questo modo che la scheda testamentaria possa essere sostituita o manipolata (c.d. unità di contesto).
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 2741/1982
L'attestazione del notaio, contenuta nel verbale di ricevimento redatto ai sensi dell'art. 605 c.c. (formalità del testamento segreto), circa lo stato di piena capacità mentale del presentatore della scheda, ancorché, risolvendosi in un giudizio, non impedisca ai soggetti interessati di provare il contrario con qualsiasi mezzo di prova, rappresenta tuttavia un fatto da cui è lecito dedurre almeno la mancanza di segni apparenti d'incapacità del testatore all'atto della presentazione della scheda al pubblico ufficiale.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2741 del 4 maggio 1982)