Articolo 606 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Nullità del testamento per difetto di forma
Dispositivo
Il testamento è nullo (1) quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo [602] c.c.], ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore (2) o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio [603] c.c.].
Per ogni altro difetto (3) di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse (4). L'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie [590] c.c.].
Note
(1) Le ipotesi di nullità sono tassative.A differenza di quanto accade per i contratti (in cui la nullità è disposta da una norma di portata generale, mentre l'annullabilità è prevista solo nei casi individuati dalla norma), in tema di testamenti il principio viene invertito (v.ratio legis).
(2) E' annullabile il testamento:- olografo in cui manchi o sia incompleta la data.- pubblico (e segreto, ove compatibile) di cui non sia stata data lettura, in cui manchi la dichiarazione del testatore circa il fatto che quella è la sua volontà testamentaria e della menzione, della riduzione in iscritto e della lettura di tale dichiarazione; in caso di mancanza o inidoneità dei testimoni o dei fidefacienti; la mancata menzione della data, dell'ora, del Comune o del luogo dove l'atto è stato ricevuto; la mancanza della sottoscrizione degli altri partecipanti; l'omissione della lettura alla presenza dei testi; la mancanza della menzione delle formalità; la violazione degli artt. 54 , 55, 56 e 57 legge notarile.- segreto, la mancanza della dichiarazione del testatore, dei sigilli sulla carta in cui sono stese le disposizioni o su quella che serve da involucro, e la mancanza dell'atto di ricevimento sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento o su un ulteriore involucro predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato e la mancanza dell'espletamento delle ulteriori formalità previste dall'art. 605 del c.c.
(3) Per la mancanza di capacità a disporre per testamento, si veda l'art. 591 del c.c..
(4) Legittimato è, dunque, chi dall'annullamento possa acquistare diritti.
Massime giurisprudenziali (14)
1Cass. civ. n. 9763/2025
Nel testamento pubblico la mancata indicazione del locus loci, inteso come indirizzo completo del luogo in cui è stato redatto, prevista dalla dalla legge notarile, non ne determina la nullità, trattandosi di sanzione che tale legge limita alla mancata indicazione del Comune, e perché, avendo il codice civile attenuato, rispetto ad essa, le sanzioni in materia di invalidità formali del testamento, non è ragionevole che tale omissione debba avere, nel testamento, conseguenze più gravi rispetto agli altri atti notarili in genere.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9763 del 14 aprile 2025)
2Cass. civ. n. 1431/2024
Il semplice posizionamento della mano del testatore, che aiuti il non vedente a dare una forma ordinata alle sue disposizioni di ultima volontà e non comporti coartazione del gesto di scrittura del testatore stesso attraverso il sostegno della mano, o addirittura attraverso il suo direzionamento in fase di scrittura, lasciando quindi intatta la gestualità grafica del testatore, non è di per sé prova del difetto di autografia della redazione e sottoscrizione del testamento olografo, e quindi della sua nullità ex art. 606 cod. civ., a meno che non si dimostri che l'assistenza nella redazione del documento non faccia parte di un più ampio disegno di coartazione della capacità di intendere e di volere, che può sfociare eventualmente nell'annullamento. In proposito si deve ricordare che mentre il testamento pubblico del non vedente - non contemplato dalla L. 16.2.1913 n. 89 che si riferisce invece alle particolari formalità richieste per il testamento pubblico del sordo, del muto e del sordomuto - in base all'art. 603 cod. civ. richiede normalmente la presenza solo di due testimoni e, secondo l'ultimo comma, addirittura di quattro testimoni quando il non vedente sia anche muto, sordo, o sordomuto, il testamento olografo del non vedente è regolato dalla L. 3 febbraio 1975 n. 18, con le formalità ivi previste agli artt. 1, 2, 3 e 4.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 1431 del 15 gennaio 2024)
3Cass. civ. n. 31322/2023
In tema di successione, nel testamento olografo l'omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l'annullabilità. L'apposizione di questa ad opera di terzi, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l'autografia dell'atto, senza che rilevi l'importanza dell'alterazione. L'intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce, invece, al negozio mortis causa di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del de cuius.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 31322 del 10 novembre 2023)
4Cass. civ. n. 30237/2023
Nel testamento olografo l'omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l'annullabilità; l'apposizione di questa ad opera di terzi, invece, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l'autografia stessa dell'atto, senza che rilevi l'importanza dell'alterazione. Peraltro, l'intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce al negozio mortis causa di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del de cuius. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la data apposta da un terzo integrasse una nullità di carattere formale, suscettibile di conferma ex art. 590 c.c., tenuto conto che l'erede legittimo aveva dato volontaria e consapevole esecuzione al testamento, consegnando ai legatari i beni immobili che la testatrice gli aveva lasciato).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 30237 del 31 ottobre 2023)
5Cass. civ. n. 30221/2023
In tema di successione mortis causa, nel testamento pubblico le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale; in tal caso, qualora la scheda sia predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento è che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso, essendo rimasto accertato che, prima della redazione della scheda testamentaria da parte della notaia, vi era stata un'interlocuzione con la testatrice, la cui mutata volontà, rispetto alla fase precedente, era stata poi documentata nel verbale di redazione del testamento pubblico).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 30221 del 31 ottobre 2023)
6Cass. civ. n. 28043/2023
In caso di impugnazione del testamento correlata alla falsità del medesimo, rivestono la qualità di litisconsorti necessari non solo tutti coloro che, una volta appurata la nullità dello stesso, potrebbero vantare diritti sulla successione in qualità di eredi legittimi, ma anche tutti i beneficiari delle disposizioni a titolo universale o particolare contenute nella scheda testamentaria, non essendo concepibile che, all'esito dello stesso processo, un testamento possa essere ritenuto valido (o invalido) nei confronti dell'erede istituito e invalido (o valido) nei confronti del legatario.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 28043 del 5 ottobre 2023)
7Cass. civ. n. 9979/2023
La sentenza definitiva di rigetto della domanda di nullità del testamento comporta la formazione del giudicato anche sulla validità delle singole clausole della scheda testamentaria, sicché è preclusa la possibilità di ridiscuterne in un nuovo giudizio, e ciò in ragione del potere-dovere del giudice, investito della domanda di nullità dell'intero atto "mortis causa", di rilevare, quand'anche non dedotta, la nullità di ogni distinta pattuizione.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 9979 del 14 aprile 2023)
8Cass. civ. n. 9364/2020
La pronuncia di annullamento del testamento ha efficacia retroattiva e comporta il ripristino della situazione giuridica al momento della apertura della successione, con delazione, quindi, in favore del successibile "ex lege", come se il testamento non fosse esistito. Prima che sia pronunziato l'annullamento è comunque valido l'atto di disposizione compiuto dall'erede legittimo.–In tema di validità del testamento olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un requisito essenziale di forma dell'atto anche nel caso in cui, in concreto, l'omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d'interessi risultante dalle disposizioni testamentarie.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 9364 del 21 maggio 2020)
9Cass. civ. n. 27414/2018
Nel testamento olografo l'omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l'annullabilità; l'apposizione di questa ad opera di terzi, invece, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l'autografia stessa dell'atto, senza che rilevi l'importanza dell'alterazione. Peraltro, l'intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce al negozio "mortis causa" di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del "de cuius". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto nullo il testamento al quale il terzo, durante la stesura del medesimo, aveva aggiunto la data ed il luogo di formazione).–La domanda giudiziale con cui la parte intenda fare accertare la nullità di un testamento, al fine di poterne disconoscere gli effetti, si pone, rispetto ad un'ipotetica domanda di annullamento di quel medesimo atto dipendente da un'invalidità meno grave, nei termini di maggiore a minore, sicché il giudice, in luogo della richiesta declaratoria di radicale nullità del testamento, può pronunciarne l'annullamento, ai sensi dell'art. 606, comma 2, c.c., ove quest'ultimo risulti fondato sugli stessi fatti, senza che la sentenza sia censurabile per il vizio di ultrapetizione; né rileva, al riguardo, il principio di conservazione delle ultime volontà del defunto, non ricorrendo, nel caso in esame, una questione di interpretazione del testamento, bensì di qualificazione della suddetta domanda di nullità.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 27414 del 29 ottobre 2018)
10Cass. civ. n. 9466/2012
Il termine di prescrizione di cinque anni, che l'art 606, secondo comma, c.c. stabilisce per impugnare il testamento olografo per difetti di forma diversi dalla mancanza di autografia o di sottoscrizione, decorre dal giorno in cui è stata data, anche da uno soltanto dei chiamati all'eredità, esecuzione alle disposizioni testamentarie, senza che sia necessario che siano eseguite tutte le disposizioni del testatore, poiché altrimenti la situazione giuridica inerente allo "status" dei chiamati all'eredità e alla qualità stessa di eredi rimarrebbe indefinitamente incerta, il che la legge ha inteso evitare assoggettando l'azione di annullamento, su istanza di chiunque vi abbia interesse, al breve termine quinquennale dall'esecuzione anche parziale dell'atto di ultima volontà.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9466 del 11 giugno 2012)
11Cass. civ. n. 8366/2012
La domanda giudiziale con cui la parte intenda far accertare la nullità di un testamento pubblico (nella specie, per la mancata indicazione dell'ora della sottoscrizione), al fine di poterne disconoscere gli effetti, si pone, rispetto ad un'ipotetica domanda di annullamento di quel medesimo atto dipendente da un'invalidità meno grave, nei termini di maggiore a minore, sicché il giudice, in luogo della richiesta declaratoria di radicale nullità del testamento, può pronunciarne l'annullamento, ai sensi dell'art, 606, secondo comma, c.c., ove quest'ultimo risulti fondato sui medesimi fatti, senza che la sentenza sia censurabile per il vizio di ultrapetizione; né rileva, al riguardo, il principio di conservazione delle ultime volontà del defunto, non ricorrendo, nel caso in esame, una questione di interpretazione del testamento, bensì una questione di qualificazione della domanda di nullità dello stesso.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8366 del 25 maggio 2012)
12Cass. civ. n. 25845/2008
In materia di testamento olografo, mentre la falsità della data non può ritenersi, di per sé, causa di nullità del testamento come semplice vizio di forma, l'azione di nullità per falsità della data è esperibile quando vi sia un interesse giuridico alla sua deduzione, come avviene quando il testamento è stato, in realtà, completato in tutti i suoi elementi in epoca successiva alla data in esso indicata e il testatore sia, nel frattempo, divenuto incapace.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 25845 del 27 ottobre 2008)
13Cass. civ. n. 8285/1999
Nullità e annullabilità sono forme di invalidità nettamente distinte quanto a presupposti, disciplina e conseguenze e deve escludersi che l'una azione sia compresa nell'altra o siano tra loro in rapporto di fungibilità anche quando siano fondate sui medesimi fatti (nella specie era stata originariamente proposta domanda di nullità di testamento per difetto dell'olografia e nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, quindi tardivamente, domanda di annullamento per mancanza di data in conseguenza dell'accentata apocrifia di quella apparentemente apposta).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8285 del 30 luglio 1999)
14Cass. civ. n. 16/1985
L'azione diretta a conseguire la nullità del testamento può essere proposta da chiunque abbia un interesse meritevole di tutela, e poiché essa prescinde dalla qualità di erede dell'attore, si distingue nettamente dall'azione di petizione dell'eredità, di cui all'art. 533 c.c., la quale ha come oggetto il riconoscimento, a favore dell'istante, della sua qualità di erede al fine di ottenere la restituzione dei beni ereditari da parte di chi possieda questi a titolo di erede o senza titolo alcuno.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 16 del 5 gennaio 1985)