Articolo 624 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Violenza, dolo, errore

Dispositivo

Note

(1) Legittimati ad impugnare le disposizioni testamentarie sono tutti coloro che potrebbero ricevere vantaggi dall'annullamento della disposizione invalida (es. gli eredi legittimi).

(2) L'errore consiste nella falsa rappresentazione della realtà fattuale (errore di fatto) o giuridica (errore di diritto) che incide sulla formazione della volontà.Essendo il testamento un negozio giuridico unilaterale, non è richiesto che l'errore sia riconoscibile.

(3) La violenza consiste nel costringimento psicologico (c.d. violenza morale). Si ritiene, tuttavia, che in tema di testamento la violenza rilevante possa essere anche meno grave di quella richiesta per l'annullamento dei contratti.La violenza fisica, escludendoin totola volontà del soggetto, è causa di nullità del testamento.

(4) Il dolo consiste negli artifizi e raggiri posti in essere da un soggetto per deviare la volontà del testatore verso una direzione che, diversamente, non avrebbe preso. La sua sussistenza si valuta in relazione alle circostanze ambientali, culturali o psicologiche.

(5) E' errore sul motivo che rileva ai fini dell'annullamento quello che sia stato causa unica e determinante dell'atto, senza cui il testatore non avrebbe testato o avrebbe testato in maniera diversa.

(6) Deve desumersi dal testamento e deve essere stato la causa unica della disposizione testamentaria.

(7) Si tratta di un'eccezione alla norma generale di cui all'art. 2935 del c.c. in cui rileva l'impossibilità di mero fatto di esercitare il diritto.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 25521/2023

2Cass. civ. n. 30424/2022

3Cass. civ. n. 7178/2018

4Cass. civ. n. 4653/2018

5Cass. civ. n. 24637/2010

6Cass. civ. n. 2122/1991

7Cass. civ. n. 254/1985

8Cass. civ. n. 1117/1975

9Cass. civ. n. 2132/1971

10Cass. civ. n. 2007/1970