Articolo 625 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Erronea indicazione dell'erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione
Dispositivo
(1)Se la persona dell'erede o del legatario è stata erroneamente indicata [1433], la disposizione ha effetto, quando dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare (2) [625] c.c.].
La disposizione ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto della disposizione è stata erroneamente indicata o descritta, ma è certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi [632] c.c.].
Note
(1) L'errore ostativo può cadere sull'identità o sulle qualità del soggetto beneficiato o del bene oggetto della disposizione.
(2) Quando non sia possibile identificare il soggetto o l'oggetto della disposizione, la stessa è nulla, diversamente da quanto accade per i contratti ove la sanzione prevista è quella dell'annullamento.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 8899/2013
In tema di successioni testamentarie, a norma degli artt. 625 e 628 c.c., l'indicazione del beneficiario fatta dal testatore in modo impreciso o incompleto non rende nulla la disposizione qualora, dal contesto del testamento o altrimenti, con riferimento comunque ad univoci dati obbiettivi, sia possibile determinare in modo certo la persona dell'erede o del legatario. Ne consegue che non è nulla la disposizione testamentaria operata a favore di persona indicata nella scheda con riferimento al solo nome e cognome e senza data di nascita, in presenza di altra persona avente i medesimi nome e cognome, ove sia possibile rimuovere in via interpretativa l'incompletezza della disposizione e l'incertezza causata da tale omonimia, anche attraverso l'utilizzo di elementi specificativi esterni all'atto, valorizzando l'effettiva volontà del testatore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8899 del 11 aprile 2013)