Articolo 626 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Motivo illecito
Dispositivo
Il motivo (1) [624] illecito (2) rende nulla (3) la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre (4) [788], [1345].
Note
(1) Il motivo è la ragione che induce il testatore a disporre in favore di una determinata persona.
(2) E' illecito il motivo contrario:- alla legge (es. nominare erede Tizio qualora questi uccida il proprio nemico);- all'ordine pubblico (es. nominare erede qualcuno in cambio di voti elettorali);- al buon costume (es. nominare erede l'amante in cambio di prestazioni sessuali).
(3) Ove il motivo sia erroneo il testamento è annullabile (v. art. 624 del c.c.)
(4) Il motivo illecito rileva se:- risulta dal testamento;- è il solo che ha determinato il testatore. Ove vi sia più di un motivo, di cui solo uno illecito, la disposizione è valida.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 8733/2023
In tema di successioni testamentarie, la condizione sospensiva illecita apposta ad una istituzione d'erede può convertirsi, ai sensi dell'art. 1424 c.c., in un onere o in un legato solo su richiesta di parte, non essendo consentito al giudice attribuire d'ufficio ad una disposizione "mortis causa" una qualificazione giuridica diversa da quella voluta dal testatore e risultante dalla scheda testamentaria. (Nella specie, la Corte ha escluso che la donazione di un immobile del soggetto istituito erede, prevista come condizione sospensiva della disposizione testamentaria istitutiva d'erede, giudicata illecita per violazione del principio della libertà di autodeterminazione del donante, potesse convertirsi d'ufficio in un onere o in un legato a carico dell'erede).–In tema di successioni "mortis causa", la disposizione testamentaria a cui sia stata apposta una condizione sospensiva è nulla se risulta dal testamento (non già da elementi estrinseci alla scheda) che il motivo illecito sotteso alla condizione è stato il solo a determinare il testatore a disporre.–La condizione sospensiva, apposta ad una disposizione testamentaria, con cui si subordina l'istituzione d'erede all'obbligo, per il beneficiario, di donare un proprio immobile è illecita, in quanto contraria al principio della libertà di autodeterminazione dell'istituito.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 8733 del 28 marzo 2023)
2Cass. civ. n. 16846/2007
In materia di successione testamentaria l'art. 671 cod. civ. prescrive l'obbligo per il legatario di adempiere al legato e ad ogni altro onere a lui imposto entro i limiti di valore della cosa legata; ne deriva che, qualora il "modus" a carico del legatario assorba per intero il valore del legato, ciò non comporta l'invalidità della disposizione, né da tale circostanza è lecito concludere che un simile onere costituisca l'unico e determinante motivo del legato stesso, ai fini di rendere applicabile la disciplina della nullità di cui all'art. 647, terzo comma, cod. civ.. (Rigetta, App. Venezia, 10 Ottobre 2002).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 16846 del 30 luglio 2007)