Articolo 639 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Garanzia in caso di condizione risolutiva

Dispositivo

Note

(1) I soggetti ai quali verrebbe devoluta l'eredità o il legato al verificarsi della condizione possono proporre ricorso al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza, quando lo ritenga opportuno, la misura e le modalità della cauzione da prestare. Il provvedimento è reclamabile avanti al Presidente della Corte d'appello (v. art. 750 del c.p.c.).

(2) La garanzia va rapportata alle condizioni patrimoniali della persona che deve prestarla e non al valore della disposizione testamentaria.Di norma consiste nel deposito di una somma di denaro o di titoli del debito pubblico (c.d.cautio muciana).

(3) Ove la cauzione non venga prestata si procede con la nomina di un amministratore (v. art. 641 c. 2 del c.c.).