Articolo 640 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine

Dispositivo

Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione sospensiva [633], [1353] c.c.] o dopo un certo tempo (1) [637] c.c.], l'onerato può essere costretto (2) a dare idonea garanzia (3) [1179] c.c.] al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto [641] c.c., [119], [750] c.p.c.].

La garanzia può essere imposta anche al legatario quando il legato è a terminefinale [637], [707] c.c.] (4).

Note

(1) Ossia a termine iniziale.

(2) I soggetti ai quali verrebbe devoluto il legato al verificarsi della condizione o alla scadenza del termine possono proporre ricorso al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza, quando lo ritenga opportuno, la misura e le modalità della cauzione da prestare. Il provvedimento è reclamabile avanti al Presidente della Corte d'appello (v. art. 750 del c.p.c.).

(3) La garanzia può consistere in somma di denaro. Si può prestare anche una garanzia reale, ad es. l'ipoteca (v. art. 2808 del c.c.) o personale, ad es. la fideiussione (v. art. 1936 del c.c.).

(4) Ove la cauzione non venga prestata si procede con la nomina di un amministratore (v. art. 641 c. 2 del c.c.).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 3708/1997

Nel caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine le spese anticipate dal legatario per la costituzione della garanzia che, ai sensi dell'art. 640 c.c. egli può pretendere dall'onerato, costringendolo a fornirla in caso di necessità, devono essere da quest'ultimo rimborsate, alla stregua deI principio generate secondo cui le spese anticipate dal creditore, per garantire il proprio credito sono a carico del debitore (nella specie il legatario aveva iscritto ipoteca sui beni dell'onerato in base ad autorizzazione del tribunale).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3708 del 29 aprile 1997)