Articolo 648 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Adempimento dell'onere

Dispositivo

Note

(1) Sono legittimati a chiedere la risoluzione della disposizione testamentaria coloro che sono chiamati a sostituire l'onerato inadempiente, ossia i sostituiti, coloro in favore dei quali opera il diritto all'accrescimento e gli eredi testamentari o legittimi.Si ritiene che anche coloro che sono portatori di un interesse anche semplicemente morale possano agire per la risoluzione.

(2) La risoluzione operaipso jure, ossia a seguito di una sentenza costitutiva del giudice. La pronuncia non ha effetti retroattivi (a differenza di quanto avviene per i contrattiexart.1458 del c.c.). Vengono, quindi, fatti salvi gli eventuali atti di disposizione compiuti dall'onerato sul bene oggetto della disposizione poi risolta.

(3) Ove non sia possibile chiedere la risoluzione, coloro che sono legittimati a chiedere l'adempimento della disposizione possono agire per ottenere il risarcimento del danno. La cauzione di cui all'articolo precedente, come detto, serve anche per garantire tale risarcimento.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 1468/2018

2Cass. civ. n. 4444/2016

3Cass. civ. n. 25052/2013

4Cass. civ. n. 15599/2005

5Cass. civ. n. 2487/1999

6Cass. civ. n. 10338/1998

7Cass. civ. n. 5124/1997

8Cass. civ. n. 11430/1993

9Cass. civ. n. 4145/1976