Articolo 649 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Acquisto del legato

Dispositivo

Note

(1) Il legato è una disposizionemortis causaa titolo particolare mediante la quale il testatore (c.d. disponente) attribuisce ad un altro soggetto (detto legatario) un bene del patrimonio ereditario o una parte di esso. Si distingue dall'istituzione di erede in quanto attraverso questa il testatore dispone di tutto il proprio patrimonio o di una quota di esso in favore dell'erede.

(2) Un'eventuale accettazione del legato avrebbe l'effetto di precludere una successiva rinuncia.

(3) La rinuncia è una dichiarazione unilaterale non recettizia che può essere espressa o tacita. Per essere valida deve avvenire successivamente all'apertura della successione. Se ha ad oggetto beni immobili deve rivestire, a pena di nullità, la forma scritta (in quanto atto di dismissione della proprietà), non è però richiesta la trascrizione.

(4) Si parla in questo caso di legato traslativo o reale: la trasmissione del diritto oggetto del legato avviene automaticamente. L'unico obbligo che grava sull'onerato ha ad oggetto la consegna del bene (v. art. 649 c. 3 del c.c.).Si contrappone a tale tipologia di legato quello c.d. obbligatorio (v. art. 653 del c.c.).

Massime giurisprudenziali (16)

1Cass. civ. n. 15400/2024

2Cass. civ. n. 30802/2023

3Cass. civ. n. 30384/2023

4Cass. civ. n. 17481/2018

5Cass. civ. n. 14503/2017

6Cass. civ. n. 10803/2015

7Cass. civ. n. 20711/2013

8Cass. civ. n. 14358/2013

9Cass. civ. n. 4269/2013

10Cass. civ. n. 15124/2010

11Cass. civ. n. 7068/2009

12Cass. civ. n. 5485/2002

13Cass. civ. n. 8878/2000

14Cass. civ. n. 4883/1996

15Cass. civ. n. 5982/1993

16Cass. civ. n. 1989/1969