Articolo 649 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Acquisto del legato

Dispositivo

Il legato (1) si acquista [17], [483] c.c.] senza bisogno di accettazione [459], [2648] c.c.] (2), salva la facoltà di rinunziare (3) [2648], [650] c.c.].

Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata [654] o altro diritto appartenente al testatore [651] c.c.], la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore [2648] c.c.] (4).

Il legatario però deve domandare all'onerato il possesso [1140] c.c.] della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore [499] c. 3, [622], [672] c.c.].

Note

(1) Il legato è una disposizionemortis causaa titolo particolare mediante la quale il testatore (c.d. disponente) attribuisce ad un altro soggetto (detto legatario) un bene del patrimonio ereditario o una parte di esso. Si distingue dall'istituzione di erede in quanto attraverso questa il testatore dispone di tutto il proprio patrimonio o di una quota di esso in favore dell'erede.

(2) Un'eventuale accettazione del legato avrebbe l'effetto di precludere una successiva rinuncia.

(3) La rinuncia è una dichiarazione unilaterale non recettizia che può essere espressa o tacita. Per essere valida deve avvenire successivamente all'apertura della successione. Se ha ad oggetto beni immobili deve rivestire, a pena di nullità, la forma scritta (in quanto atto di dismissione della proprietà), non è però richiesta la trascrizione.

(4) Si parla in questo caso di legato traslativo o reale: la trasmissione del diritto oggetto del legato avviene automaticamente. L'unico obbligo che grava sull'onerato ha ad oggetto la consegna del bene (v. art. 649 c. 3 del c.c.).Si contrappone a tale tipologia di legato quello c.d. obbligatorio (v. art. 653 del c.c.).

Massime giurisprudenziali (16)

1Cass. civ. n. 15400/2024

L'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale se il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni.–Ai fini dell'individuazione del legato in sostituzione di legittima, non occorre che la scheda testamentaria usi formule sacramentali; è sufficiente che risulti l'intenzione del "de cuius" di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 15400 del 3 giugno 2024)

2Cass. civ. n. 30802/2023

Non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario e pertanto non si deve integrare il contraddittorio con la chiamata in causa di tutti i coeredi, quando si domandi la consegna di beni legati in vari testamenti nei confronti di quel coerede in possesso dei beni legati, in quanto unico tenuto alla loro consegna, non essendo lo status di erede l'oggetto del giudizio, ma il rilascio dei beni legati nel possesso di un determinato coerede.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 30802 del 6 novembre 2023)

3Cass. civ. n. 30384/2023

La rinuncia al legato in sostituzione di legittima relativo a beni immobili necessita della forma scritta quando il legato ha per oggetto beni immobili, mentre, ove tale situazione non ricorra, ben può risultare da atti univoci compiuti dal legatario, implicanti necessariamente la volontà di rinunciare al legato, tra i quali, tuttavia, non rientra la proposizione dell'azione di riduzione, ben potendo ipotizzarsi un duplice intento del legittimario di conservare il legato conseguendo anche la legittima.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 30384 del 2 novembre 2023)

4Cass. civ. n. 17481/2018

Il potere attribuito al legittimario, che sia destinatario di un legato in sostituzione di legittima, di conseguire la parte dei beni ereditari spettantegli "ex lege" anziché conservare il legato, postula l'assolvimento di un onere, consistente nella rinuncia al legato medesimo, che, integrando gli estremi di una condizione dell'azione, può essere assolto fino al momento della decisione.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 17481 del 4 luglio 2018)

5Cass. civ. n. 14503/2017

La volontà di rinunziare al legato di beni immobili, per cui è necessaria la forma scritta "ad substantiam", ai sensi dell'art. 1350 c.c., avendo natura meramente abdicativa può essere dichiarata pure con l'atto di citazione - per sua natura recettizio con effetti anche sostanziali - il quale, provenendo dalla parte che, con il rilascio della procura a margine o in calce, ne ha fatto proprio il contenuto, soddisfa altresì il requisito della sottoscrizione, sicché l'atto risponde al requisito formale, senza che assuma rilievo la sua trascrizione, in quanto volta soltanto a renderlo opponibile ai terzi.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14503 del 9 giugno 2017)

6Cass. civ. n. 10803/2015

La disposizione testamentaria che preveda la corresponsione di una rendita ad un soggetto determinato ha natura di legato e non di onere, o "modus", poiché il legato è un'autonoma e diretta attribuzione patrimoniale a favore del legatario, il quale è un avente causa del "de cuius", mentre il secondo integra una liberalità indiretta a vantaggio di soggetti solo genericamente indicati, che si consegue attraverso un'obbligazione imposta all'onerato, sicchè il beneficiario della liberalità è un avente causa da quest'ultimo e non dal testatore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10803 del 26 maggio 2015)

7Cass. civ. n. 20711/2013

La facoltà di rinunziare al legato, ai sensi dell'art. 649 cod. civ., è preclusa quando il legatario abbia compiuto atti di esercizio del diritto oggetto del legato, manifestando una volontà incompatibile con la volontà dismissiva, come nel caso in cui il legatario di usufrutto, godendo del bene e consumandone i frutti, abbia esercitato le facoltà spettanti all'usufruttuario a norma dell'art. 981 cod. civ.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 20711 del 10 settembre 2013)

8Cass. civ. n. 14358/2013

La disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme ricavabili dalla vendita dei beni mobili presenti nella propria abitazione alla data dell'apertura della successione, nonché le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario sempre al momento della sua morte, ha natura non di legato di genere, ma di legato di specie in relazione alla percezione di quei determinati importi, essendo evidente l'intenzione del "de cuius" di considerare il denaro, quanto al primo oggetto, come espressione della monetizzazione del suo patrimonio mobiliare, e di attribuire, col secondo lascito, non già un qualche ammontare di numerario, quanto il diritto di esigere il capitale e gli interessi presenti in conto in un certo momento.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14358 del 6 luglio 2013)

9Cass. civ. n. 4269/2013

Nella successione testamentaria, si configura il sublegato quando onerato è un legatario o un prelegatario e onorato è un terzo o un erede, anche se prelegatario. (Nella specie, il testatore aveva lasciato un fondo a titolo di prelegato a un figlio, con l'obbligo di corrispondere all'altro figlio la metà del valore di detto fondo, sempre a titolo di prelegato; in base all'enunciato principio, la S.C. ha confermato la qualificazione operata dal giudice di merito, nel senso del sublegato e non dell'onere, con conseguente inapplicabilità della risoluzione ex art. 648 c.c.).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4269 del 20 febbraio 2013)

10Cass. civ. n. 15124/2010

In materia di successioni "mortis causa", l'esercizio dell'azione di riduzione non può, di per sé, far presumere la volontà di rinunciare al legato, essendo a tal fine necessario considerare il comportamento del legatario, anteriore e successivo alla instaurazione del giudizio, così da poter trarre elementi idonei all'identificazione di detta volontà. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con motivazione immune da vizi, aveva escluso che potesse ravvisarsi una rinuncia al legato nelle richieste di inventario e stima dei beni caduti in successione, nonché di rendiconto ed assegnazione di una quota corrispondente alla porzione di legittima, che erano state espresse negli atti processuali, in nessuno dei quali, però, si faceva menzione all'anzidetta rinuncia).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15124 del 22 giugno 2010)

11Cass. civ. n. 7068/2009

A differenza dell'erede - il quale succede di diritto nella situazione possessoria del "de cuius", pur essendo tenuto all'accettazione dell'eredità - il legatario, che acquista il legato senza bisogno di accettazione, dipende dall'erede per conseguire il possesso del bene legato; ne consegue che la sentenza la quale accerti il diritto del legatario alla consegna della cosa, ai sensi dell'art. 649, comma terzo, c.c., una volta passata in giudicato, rende incontestabile anche la proprietà della cosa in capo al legatario stesso.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7068 del 24 marzo 2009)

12Cass. civ. n. 5485/2002

Il legato di specie deve avere ad oggetto bene determinato di cui il testatore fosse esclusivo proprietario. (Nel caso, la S.C. ha confermato, in quanto esente da vizi logici ed errori di diritto, la pronunzia del giudice del merito di nullità del legato avente ad oggetto porzione immobiliare (due stanze) non appartenente in via esclusiva alla testatrice, in quanto facente parte di un fabbricato in comproprietà per quote uguali tra la medesima e le sorelle senza che fosse stata tra loro effettuata alcuna divisione).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5485 del 17 aprile 2002)

13Cass. civ. n. 8878/2000

L'art. 649 c.c. non prescrive alcuna forma particolare per la rinuncia al legato. Tuttavia la libertà di forma deve intendersi derogata in virtù del disposto dell'art. 1350 n. 5 c.c. qualora il legato abbia ad oggetto beni immobili, giacché in tal caso la rinuncia risolvendosi in un atto di dismissione della proprietà su beni già acquisiti al patrimonio del rinunciante per i quali non è richiesta l'accettazione, deve essere redatta espressamente per iscritto, a pena di nullità, deducibile per la prima volta anche in sede di Cassazione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8878 del 3 luglio 2000)

14Cass. civ. n. 4883/1996

Il legato in sostituzione di legittima, al pari di ogni altro legato, ai sensi dell'art. 649, primo comma, c.c., si acquistaipso iuresenza bisogno di accettazione. Peraltro, il comportamento del beneficiario di tale legato suscettibile di evidenziare la volontà, espressa o tacita, di conservare il lascito testamentario, assume, per un verso, valore confermativo della già realizzata acquisizione patrimoniale, e comporta, per l'altro, l'immediata perditaope legisdel diritto di chiedere la legittima a norma dell'art. 551 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4883 del 27 maggio 1996)

15Cass. civ. n. 5982/1993

Poiché il legato si acquista senza bisogno di accettazione (art. 649 c.c.), non viene a crearsi rispetto alla condizione giuridica del bene o del diritto che ne è oggetto quella situazione di incertezza o, comunque, di pendenza che caratterizza l'eredità fino all'accettazione del chiamato e per far cessare la quale il legislatore ha previsto la prescrizione del diritto di accettazione, nonché l'astio interrogatoria ex art. 481 c.c. Né è configurabile, alla stregua dell'art. 649 comma 3 c.c., un diritto autonomo soggetto a prescrizione, a richiedere il possesso della cosa legata, configurandosi tale richiesta come un onere del beneficato, rispetto al quale è estranea la prescrizione, che colpisce, a norma dell'art. 2934 c.c., i diritti soggettivi. Ne consegue che nel caso in cui il legato abbia per oggetto un diritto non soggetto a prescrizione, come il diritto di proprietà su di un bene, il beneficato non perde la (non esercitata) facoltà di chiederne la consegna nei confronti del detentore, sia esso o no l'erede, fino a quando non abbia perso il diritto di proprietà in conseguenza del suo acquisto da parte di un terzo secondo uno dei modi stabiliti dalla legge.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5982 del 28 maggio 1993)

16Cass. civ. n. 1989/1969

Nel legato di specie, il cui oggetto è costituito da una cosa determinata, l'acquisto del diritto è immediato, sì che il passaggio della proprietà avviene nel momento dell'apertura della successione, immediatamente e [i][recta via/i], indipendentemente dalle vicende della trasmissione ereditaria. Acquistandosi il legato [i][pso iure/i]i salva la facoltà del legatario di rinunciare, il diritto di accettare non è soggetto a prescrizione; ma può estinguersi solo per l'usucapione della cosa legata da parte di un terzo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1989 del 6 giugno 1969)